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Sez. 3, Sentenza n. 448 del 16/02/1974 (Rv. 368162 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368162-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - CONDIZIONI.*

La falsita, riconosciuta dalle parti e dichiarata giudizialmente, delle prove poste a base di una sentenza, e legittimante il giudizio di revocazione ai sensi dell'art 395 n 2 cod proc civ, costituisce un presupposto di tale giudizio, non il suo oggetto, poiche la prova della falsita deve essere precostituita all'istanza di revocazione. (V 1741'70, mass n 347695).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)