Sez. 3, Sentenza n. 448 del 16/02/1974 (Rv. 368162 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
La falsita, riconosciuta dalle parti e dichiarata giudizialmente, delle prove poste a base di una sentenza, e legittimante il giudizio di revocazione ai sensi dell'art 395 n 2 cod proc civ, costituisce un presupposto di tale giudizio, non il suo oggetto, poiche la prova della falsita deve essere precostituita all'istanza di revocazione. (V 1741'70, mass n 347695).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)