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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 113 del 1971

Decisione
decisa il 1971-05-19, depositata il 1971-05-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:113
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5617

  • Processo penale
  • Istruzione sommaria
  • Cod. proc. pen., art. 398, terzo comma
  • Facoltà di emettere decreto di citazione senza procedere prima alla contestazione del fatto alla persona indiziata di reato
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata (come già dichiarata con ordinanza n. 134 del 1970) la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 398 del c.p.p. - proposta in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - nei limiti in cui detta norma processuale consente che il pretore emetta decreto di citazione a giudizio senza interrogare l'imputato oppure contestare il fatto, quando siano stati compiuti atti di polizia giudiziaria per i quali è obbligatoria la nomina di un difensore. Ed invero, ove il pretore abbia compiuto atti istruttori, avvalendosi dell'opera degli organi di polizia giudiziaria, è tenuto ad interrogare l'imputato in forza della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 398 del c.p.p., dichiarata con sent. n. 33 del 1966, che investe tutti i casi nei quali il pretore, direttamente oppure attraverso l'impiego della polizia giudiziaria, compie atti istruttori.

Norme impugnate

  • art. 398 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 26 febbraio 1970 dal pretore di Mirandola nel procedimento penale a carico di Barbi Alba ed altri ed il 13 ottobre 1969 dal pretore di Cesena nel procedimento penale a carico di Menchi Gian Franco ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 244 e 314 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970 e n. 286 dell'11 novembre 1970. Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
punto 1
Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 398 del codice di procedura penale, nei limiti in cui esso consente che il pretore emetta decreto di citazione a giudizio senza interrogare l'imputato oppure contestare il fatto, quando siano stati compiuti atti di polizia giudiziaria per i quali è obbligatoria la nomina di un difensore; che i due giudizi possono essere riuniti, essendo stata proposta la identica questione; che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza di questa Corte n. 134 del 1970. Infatti, ove il pretore abbia compiuto atti istruttori, avvalendosi dell'opera degli organi di polizia giudiziaria, è tenuto ad interrogare l'imputato in forza della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, dichiarata con sentenza n. 33 del 1966, che investe tutti i casi nei quali il pretore, direttamente oppure attraverso l'impiego della polizia giudiziaria, compia atti istruttori.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Mirandola e di Cesena e già decisa con sentenza n. 33 del 20 aprile 1966. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze