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Sez. 2, Sentenza n. 1859 del 21/02/1991 (Rv. 471036 - 01)

Trascrizione - Atti relativi - Beni immobili - Cancellazione della trascrizione | Pronuncia di ufficio.
Stato
decisa il 1991-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471036-01

Trascrizione - Atti relativi - Beni immobili - Cancellazione della trascrizione

La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. deve essere ordinata dal giudice del merito anche di ufficio con la pronunzia di rigetto della domanda medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)