Sez. 2, Sentenza n. 1859 del 21/02/1991 (Rv. 471036 - 01)
Trascrizione - Atti relativi - Beni immobili - Cancellazione della trascrizione | Pronuncia di ufficio.
Trascrizione - Atti relativi - Beni immobili - Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. deve essere ordinata dal giudice del merito anche di ufficio con la pronunzia di rigetto della domanda medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)