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Sez. 6, Sentenza n. 37018 del 15/10/2002 Ud. (dep. 05/11/2002) Rv. 222624 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Bene avente valore apprezzabile - Necessità ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art.314 cod. pen. - Fattispecie: banconote false.
Stato
decisa il 2002-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222624-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato (art.314 cod. pen.) la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto, e tale valore sussiste nell'ipotesi di banconote false, che rivestono valore economico sia per la Pubblica Amministrazione, che ha interesse ad eliminare il bene dalla circolazione monetaria, sia per il soggetto attivo del reato avendo esse un indubbio valore commerciale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)