Sez. 3, Sentenza n. 5834 del 24/05/1993 (Rv. 482484 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Certificato di assicurazione | Rilascio ex art. 7 della legge n. 990 del 1969 - Possesso da parte dell'interessato - Prova - Sinistro verificatosi entro il periodo previsto nel certificato o nei quindici giorni dalla scadenza della rata di premio - Obbligo dell'assicuratore nei confronti del danneggiato - Sussistenza - Subordinazione al pagamento del premio per tale periodo - Esclusione.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Certificato di assicurazione
Il rilascio del certificato assicurativo previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - il cui possesso da parte dell'interessato può essere provato anche a mezzo di prove indiziarie e presuntive, quali le indicazioni contenute nei verbali e rapporti della polizia giudiziaria - obbliga l'assicuratore nei confronti del danneggiato allorché il sinistro si sia verificato entro il periodo indicato nel certificato stesso o nei quindici giorni dalla scadenza della rata di premio, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)