Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 29 febbraio 1984, causa 77/83
Epigrafe
Nel procedimento 77/83,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla prima sezione civile della Corte suprema di cassazione nelle cause dinanzi ad essa pendenti
Srl CILFIT, in liquidazione, e 54 altre società, con sede in Roma,
contro
Ministero della Sanità, Roma,
e
Lanificio di Gavardo SpA, con sede in Milano,
contro
Ministero della Sanità, Roma,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato (GU L 151, pag. 16),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e G. Bosco, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Con citazione notificata il 18 settembre 1974 al Ministero italiano della sanità, le ricorrenti nelle cause principali proponevano un'azione per ricuperare le somme pagate quali diritti di visita sanitaria in occasione dell'importazione di taluni quantitativi di lana. L'ammontare di tali diritti che era dal 1947 di 30 lire il quintale di lana importata, era stato portato a 700 lire dalla legge 30 gennaio 1968, n. 30. Secondo le ricorrenti, l'aumento da lit. 30 a lit. 700 era stato dovuto ad un errore materiale di trascrizione nel corso dell'iter legislativo. Tale errore veniva corretto dalla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, che riduceva il suddetto importo. Non avendo però la legge del 1970 effetto retroattivo, le ricorrenti hanno chiesto la restituzione della differenza fra i due importi per il periodo intercorrente fra il 1968 ed il 1970.
paragrafo 2
Poiché il Tribunale di Roma aveva respinto la loro domanda, le ricorrenti nella causa principale proponevano appello sostenendo, fra l'altro, che la legge del 1968 non poteva più essere applicata dopo che era stato adottato il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato (GUL 151, pag. 16).
paragrafo 3
Tale regolamento — il cui art. 2 prevede che: è vietata negli scambi coi paesi terzi la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale — si applica, a norma dell'art. 1, ai prodotti elencati nell'allegato dello stesso. Fra questi prodotti figurano i «prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, animali morti del capitolo 1, non atti all'alimentazione umana» (voce ex 05.15 B).
paragrafo 4
L'allegato del regolamento n. 827/68 designa, come l'allegato II del Trattato, i prodotti considerati mediante la denominazione della tariffa doganle comune. Il capitolo 5 della tariffa rientra nella sezione I, animali vivi e prodotti del regno animale, che comprende, fra l'altro, gli animali vivi (01), le carni (02), i pesci, crostacei e molluschi (03), il latte e i derivati del latte (04), e gli altri prodotti d'origine animale, non nominati né compresi altrove (05), quali capelli greggi (05.01), avanzi di pesci (05.05), avorio (05.09), spugne naturali (05.13) e la suddetta categoria residuale della voce 05.15. La nota 1 del capitolo 5 sottolinea espressamente che il capitolo non comprende «le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (sezione XI)».
paragrafo 5
La sezione XI della tariffa doganale comune comprende le materie tessili e i loro manufatti. Tale sezione include fra l'altro la seta (50), le materie tessili sintetiche (51) e la lana (53).
paragrafo 6
Dinanzi alla Corte d'appello di Roma le ricorrenti nella causa principale deducevano che la lana rientra fra i prodotti d'origine animale per i quali il regolamento n. 827/68 esclude l'applicazione di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali. Con sentenza 12 dicembre 1978, la Corte d'appello rigettava tale mezzo ed accoglieva la tesi del Ministero della sanità secondo cui la lana rientra nel capitolo 53 della tariffa doganale comune e non nella voce 05.15 Β di cui all'allegato del regolamento n. 827/68.
paragrafo 7
Il 4 ottobre 1979, le ricorrenti nella causa principale proponevano ricorso per cassazione contro tale sentenza. Il Ministero della sanità, nel chiedere il rigetto del ricorso, invitava la Corte di cassazione a decidere direttamente la questione così proposta, sostenendo che le circostanze di fatto erano di un'evidenza tale da escludere la possibilità stessa di ipotizzare un dubbio di interpretazione e quindi tali da escludere l'esigenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Le ricorrenti assumevano invece che essendo stata sollevata una questione d'interpretazione di un regolamento dinanzi ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non può proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, questa, a norma del 3° comma dell'art. 177 del Trattato, non poteva sottrarsi all'obbligo di adire la Corte di giustizia.
paragrafo 8
Di fronte a queste due tesi opposte, con ordinanza 27 marzo 1981, la Corte di cassazione sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 9
«Se il terzo comma dell'art. 177 del Trattato, statuendo che quando una questione del genere di quelle elencate nel primo comma dello stesso articolo è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia, sancisca un obbligo di rimessione che non consenta al giudice nazionale alcuna delibazione di fondatezza della questione sollevata ovvero subordini, ed in quali limiti, tale obbligo al preventivo riscontro di un ragionevole dubbio interpretativo».
paragrafo 10
La Corte, pronunciandosi sulla suddetta questione con sentenza 6 ottobre 1982 (CILFIT e altri/Ministero della sanità, 283/81, Racc. 1982, pag. 3415) dichiarava:
paragrafo 11
«L'art. 177, 3° comma, del Trattato CEE, va interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità».
paragrafo 12
In base a tale sentenza, la Corte di cassazione riteneva che gli argomenti relativi alla questione d'interpretazione del regolamento n. 827/68 sollevati dalle parti fossero tali da escludere l'applicazione del diritto comunitario, senza rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, da parte del giudice di ultimo grado.
paragrafo 13
Con ordinanza 22 febbraio 1983, la Corte di cassazione disponeva quindi la sospensione del procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177, I o comma, del Trattato, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 14
«Se tra i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati istituita con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee in data 28 giugno 1968, n. 827/78, elencati nell'allegato, siano comprese, sotto la designazione «prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove», contraddistinta con il numero della tariffa doganale comune 05.15, le lane».
paragrafo 15
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, la Corte di cassazione italiana assume che la corretta applicazione del diritto comunitario alla questione posta con il ricorso principale non si impone con evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Essa precisa che la tesi sostenuta dal Ministero della sanità, secondo cui per l'esatta individuazione dei «prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove» deve farsi ricorso alla dettagliata specificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, porta a riconoscere una portata limitata alla denominazione di cui è causa; questa riguarderebbe solo i prodotti di origine animale non nominati né compresi in altre voci della tariffa doganale. Il giudice di rinvio si chiede se un'interpretazione del genere della suddetta designazione corrisponda effettivamente alla portata dell'art. 38, n. 1., del Trattato, il quale definisce i «prodotti agricoli» compresi nel mercato comune come «i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti». Pertanto l'interpretazione propugnata dai lanifici e secondo cui l'espressione «non nominati ... altrove» significa non nominati altrove nell'allegato, potrebbe essere fondata.
paragrafo 16
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 9 maggio 1983.
paragrafo 17
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte, hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti nelle cause principali, con gli avvocati Guido Scarpa, del foro di Milano, e Giorgio Stella Richter, del foro di Roma; il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato Sergio Laporta, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Gianluigi Campogrande, in qualità d'agente.
paragrafo 18
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 19
Con ordinanza 9 novembre 1983, la Corte, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Prima Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Le osservazioni delle ricorrenti nelle cause principali
paragrafo 1
Secondo i lanifici, ricorrenti nelle cause principali, non vi è dubbio che le lane di cui trattasi rientrano nei prodotti elencati nell'allegato del regolamento n. 827/68, cioè nella voce «prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove». A sostegno della loro tesi, essi sottolineano anzitutto che le lane vanno evidentemente considerate prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38 del Trattato, poiché sono, per loro natura, prodotti di prima trasformazione d'origine animale. In tal senso, talune disposizioni normative italiane considerano anch'esse le lane come prodotti d'origine animale.
paragrafo 2
Inoltre, il Consiglio, in esecuzione dell'art. 38, n. 3, del Trattato, ha adottato, nel 1962, un certo numero di regolamenti che istituiscono, per i singoli prodotti, un'organizzazione comune dei mercati agricoli. Il regolamento n. 827/68 rientra in tale contesto includendo nell'organizzazione comune dei mercati i prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove. Infatti, il regolamento de quo completa, per così dire, la fase dei regolamenti specifici (prodotto per prodotto), estendendo il regime comunitario a tutti i prodotti d'origine animale non nominati né compresi altrove, cioè non nominati né compresi nei regolamenti specifici. Era infatti necessario prevedere per tali prodotti agricoli residui la stessa abolizione delle tasse d'effetto equivalente sulle importazioni dai paesi terzi già disposta per gli altri prodotti agricoli dai regolamenti specifici.
paragrafo 3
Da quanto sopra risulta che la sola questione è se la lana vada considerata un prodotto agricolo ai sensi dell'art. 38 del Trattato o un «prodotto d'origine animale» ai sensi dell'allegato del regolamento n. 827/68. La soluzione di tale questione è necessariamente affermativa.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Β — Le osservazioni del Governo italiano
paragrafo 1
Secondo il Governo della Repubblica italiana, il regolamento n. 827/68 ha solo potuto istituire un'organizzazione comune di mercato per delle categorie di prodotti considerati agricoli ai sensi dell'art. 38 del Trattato e come tali inclusi nell'elenco dell'allegato II del Trattato stesso. Va osservato in proposito che nell'allegato II del Trattato i prodotti d'origine animale contemplati sono designati con denominazioni esattamente ricalcate sulla nomenclatura di Bruxelles e corrispondenti a quelle poi adottate dalla tariffa doganale comune. Identiche denominazioni sono quelle che figurano nell'allegato del regolamento n. 827/68. Nella fattispecie, così nell'allegato II del Trattato come nell'allegato del suddetto regolamento, la categoria dei «prodotti d'origine animale, non nominati né compresi altrove» è identificata dalla voce 05.15. Se tale categoria si identifica con quella specificamente prevista dalla voce 05.15 e se, a sua volta, l'ambito di questa corrisponde a quello risultante dalla tariffa doganale comune, per giudicare della inclusione o meno di un certo prodotto, d'origine animale, nella voce 05.15 non potrà prescindersi dalle note interpretative al capitolo 5 della tariffa doganale comune. In proposito, dalla nota 1 e), risulta inequivocabilmente che in nessuna delle quindici voci che compongono tale capitolo possono ritenersi comprese le materie prime tessili d'origine animale esclusi il crine ed i cascami di crine. Le lane sono peraltro specificamente contemplate nel capitolo 53 della tariffa doganale comune.
paragrafo 2
Di conseguenza, il Governo italiano sostiene che le lane non rientrano nella designazione «prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove», di cui all'allegato del regolamento n. 827/68.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Le osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee assume la stessa posizione che è stata sostenuta dal Governo italiano. Sottolinea anch'essa che il regolamento n. 827/68 può applicarsi, a norma dell'art. 38, n. 3, del Trattato, solo ai prodotti elencati nell'allegato II del Trattato stesso. La designazione di cui è causa riportata nell'allegato del regolamento n. 827/68 riprende alla lettera la denominazione prevista all'allegato IL Pertanto la questione sollevata dal giudice di rinvio è di stabilire se le lane rientrino nella voce «05.15 prodotti d'origine animale non nominati né compresi altrove» dell'allegato II del Trattato.
paragrafo 2
In ordine all'interpretazione dell'allegato II del Trattato, la Corte, nella sentenza 25 marzo 1981 (Coöperatieve Stremsel, 61/80, Race. 1981, pag. 851), ha precisato che «in mancanza di disposizioni comunitarie che chiariscano le nozioni di cui all'allegato II del Trattato, e tenuto conto del fatto che questo allegato riproduce esattamente determinate voci della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, è opportuno rifarsi, per l'interpretazione di detto allegato, alle note esplicative di tale nomenclatura».
paragrafo 3
Secondo la regola 3 a) delle note esplicative della suddetta nomenclatura, la posizione specifica deve prevalere sulle posizioni aventi portata più generale. E infatti applicando tale principio che la Corte ha considerato, nella suddetta sentenza, che la classificazione di un dato prodotto d'origine animale in una particolare voce della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale esclude che tale prodotto rientri nella voce generale 05.15. In base a questo criterio interpretativo va osservato che le lane costituiscono uno specifico capitolo della nomenclatura, il n. 53.
paragrafo 4
Di conseguenza, la Commissione propone di risolvere come segue la questione sollevata dalla Corte di cassazione italiana:
paragrafo 5
«Tra i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati istituita con il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827/68, non sono comprese le lane».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza dell'8 dicembre 1983 le ricorrenti nella causa principale, con l'avv. Guido Scarpa del foro di Milano, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Gianluigi Campogrande, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 febbraio 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 22 febbraio 1983, pervenuta alla Corte il 3 maggio successivo, la Corte suprema di cassazione ha proposto, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827/68 «relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato» (GU L 151, pag. 16).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un'azione intentata dalla società CILFTT e da altre 54 società importatrici di lana aventi sede in Italia al fine di ottenere il rimborso di somme da esse versate a titolo di diritti per visita sanitaria. Le attrici nella causa principale hanno sostenuto che la legge italiana in materia di diritti per visita sanitaria non può applicarsi alle importazioni di lane da paesi terzi in quanto tali merci sono state assoggettate ad un'organizzazione comune di mercato dal regolamento n. 827/68 il cui art. 2 stabilisce il divieto, negli scambi con i paesi terzi, della riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
punto 3
II regolamento n. 827/68 si applica, a norma dell'art. 1, ai prodotti elencati nell'allegato al regolamento stesso fra i quali i «prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove» (voce ex 05.15 B). Il giudice nazionale vuole stabilire se le lane rientrino in questa categoria di prodotti.
punto 4
Nei considerandi del regolamento n. 827/68 viene constatato che sono state istituite organizzazioni comuni di mercato che comportano meccanismi specifici per numerose categorie di prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e che è altresì opportuno adottare, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, le necessarie disposizioni al fine di instaurare un mercato unico per tutti gli altri prodotti di cui al suddetto allegato.
punto 5
Ne consegue che il regolamento mira ad istituire un'organizzazione comune di mercato per i prodotti di cui all'allegato II del Trattato non ancora disciplinati da altre organizzazioni comuni. L'allegato II comprende, in conformità all'art. 38, n. 3, del Trattato, l'elenco dei prodotti soggetti agli artt. 39-46 del Trattato relativi alla politica agricola comune.
punto 6
Benché quindi l'art. 1 del regolamento stabilisca che l'organizzazione comune da esso istituita disciplina i prodotti elencati nell'allegato al regolamento stesso, e tale allegato contenga, fra l'altro, la seguente designazione: «prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, animali morti del capitolo 1, non atti all'alimentazione umana» (voce ex 05.15 B), tali espressioni non possono però assumere un significato diverso da quello che hanno all'allegato II del Trattato in cui pure esse figurano.
punto 7
In mancanza di disposizioni comunitarie che chiariscano le nozioni di cui all'allegato II del Trattato, e tenuto conto del fatto che questo allegato riproduce esattamente determinate voci della tariffa doganale comune, è opportuno rifarsi, per l'interpretazione di detto allegato, alle interpretazioni consolidate e ai metodi di interpretazione sanciti in ordine alla tariffa doganale comune. Le stesse denominazioni dell'allegato II si riferiscono, d'altro canto, alle voci e sottovoci di tale tariffa per identificare i prodotti elencati.
punto 8
II capitolo 5 della tariffa doganale comune, al quale appartiene la sottovoce 05.15 Β di cui è causa, fa parte della sezione I della tariffa, «animali vivi e prodotti del regno animale», che comprende, fra l'altro, gli animali vivi, le carni, i pesci, i crostacei e molluschi, il latte e derivati del latte nonché gli «altri prodotti d'origine animale, non nominati né compresi altrove»; questi ultimi prodotti rientrano nel capitolo 5 e comprendono, fra gli altri, i capelli greggi, gli avanzi di pesci, l'avorio e le spugne naturali. Le lane sono comprese nel capitolo 53, «lana, peli e crini», che fa parte della sezione XI, «materie tessili e loro manufatti».
punto 9
Onde escludere qualunque rischio di equivoci sulla classificazione tariffaria della lana, la nota 1 del capitolo 5 stabilisce che tale capitolo non comprende «le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (sezione XI)».
punto 10
Pertanto, la sottovoce 05.15 Β della tariffa doganale comune non comprende le lane alle quali, di conseguenza, non può riferirsi l'espressione: «ex 05.15 B, prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove» che figura nell'allegato II del Trattato e nell'allegato al regolamento n. 827/68.
punto 11
Le attrici nella causa principale hanno messo in rilievo che un'interpretazione da cui derivasse l'esclusione delle lane dall'ambito di applicazione dell'allegato II, e quindi degli artt. 39-46 del Trattato, rischierebbe di trascurare la portata dell'art. 38, n. 1, del Trattato, a norma del quale il mercato comune si estende ai prodotti agricoli, cioè a tutti i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure ai prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. Le lane farebbero indubbiamente parte di quest'ultima categoria, il che richiederebbe un'interpretazione dei regolamenti agricoli tale da consentire di far rientrare le lane nelle organizzazioni comuni di mercato.
punto 12
Il Governo italiano e la Commissione hanno tuttavia giustamente fatto valere che, benché l'art. 38, n. 1, dia una definizione generale della nozione di «prodotti agricoli», la stessa norma, al n. 3, stabilisce espressamente che le disposizioni del Trattato relative alla politica agricola comune si applicano ai prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del Trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio poteva aggiungere altri prodotti al suddetto elenco: nel fare ciò, il Consiglio era tenuto a restare nell'ambito della definizione generale dei prodotti agricoli quale figura all'art. 38, n. 1.
punto 13
La questione sollevata va quindi risolta nel senso che l'espressione «ex 05.15 B, prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove» di cui all'allegato del regolamento n. 827/68 non comprende le lane.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 14
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione, con ordinanza 22 febbraio 1983, dichiara:
L'espressione «ex 05.15 B, prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove» contenuta nell'allegato del regolamento del Consìglio 28 giugno 1968, n. 827/68, «relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato» (GU L 151, pag. 16), non comprende le lane.
Firme
Koopmans
Mackenzie Stuart
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 febbraio 1984.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
Cancelliere aggiunto
Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans