Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 4 dicembre 1986, causa 252/83
Epigrafe
Sentenza della Corte
4 dicembre 1986
Nella causa 252/83,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata fino al 30 gennaio 1985 dal sig. Erich Zimmermann e, dopo tale data, dal suo consigliere giuridico sig. Johannes Føns Buhl, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Allan Philip, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta da
1) Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. A. Bos, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata, 5, rue C. M. Spoo,
2) Regno Unito, rappresentato dal sig. J R. J. Braggins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Phillips, QC, e dal sig. P. Lasok, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata, 28, boulevard Royal,
intervenienti,
contro
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Laurids Mikaelsen, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, assistito dal sig. Claus Gulmann, professore di diritto, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio incaricato d'affari a. i., consigliere Ib Bodenhagen, regia ambasciata di Danimarca, 11 B, boulevard Joseph-II,
convenuto,
sostenuto da
1) Regno del Belgio, rappresentato dai sigg. R. Hoebaer, G. Vernaillen et Ph. Beaufay, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede della propria ambasciata, 4, rue des Girondins,
2) Irlanda, rappresentata dal sig. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata, 28, route d'Arlon,
intervenienti,
causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che il regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni del diritto comunitario, in particolare degli artt. 52, 59 e 60 del trattato CEE, per quanto riguarda rispettivamente il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel settore della coassicurazione,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d'udienza, completata a seguito della trattazione orale svoltasi nei giorni 6 e 7 novembre 1985,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
punto 1
Con atto depositato in cancelleria I'11 novembre 1983, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il regno di Danimarca
a) adottando il decreto 10 settembre 1981, n. 459, che obbliga le imprese assicuratrici comunitarie a stabilirsi in Danimarca per poter effettuare in tale Stato, in qualità di coassicuratore delegatario, prestazioni di servizi in materia di coassicurazione, è venuto meno agli obblighi ad esso imposti dagli artt. 59 e 60 del trattato CEE;
b) adottando il decreto 10 settembre 1981, n. 459, che vieta alle imprese assicuratrici comunitarie non stabilite in Danimarca di partecipare ad operazioni di coassicurazione che, a causa della loro natura o entità ovvero del fatturato del contraente dell'assicurazione, non siano contemplate dal decreto stesso, è venuto meno agli obblighi ad esso imposti dagli artt. 59 e 60 del trattato CEE;
c) esigendo, nelle leggi relative alla vigilanza sulle assicurazioni e nei decreti per l'attuazione delle stesse, che tanto le imprese assicuratrici aventi sede in Danimarca, quanto le succursali danesi di imprese assicuratrici aventi sede in altri Stati membri della Comunità abbiano ottenuto una speciale autorizzazione per effettuare negli altri Stati membri della CEE prestazioni di servizi nel settore assicurativo, fra l'altro in qualità di coassicuratori, ed imponendo, per il rilascio di detta autorizzazione, condizioni che non sono le stesse per le imprese aventi la propria sede sociale in Danimarca e per le succursali danesi delle imprese assicuratrici con sede in altri Stati membri della Comunità, ha violato gli artt. 52, 59 e 60 del trattato, nonché l'art. 6 della prima direttiva di coordinamento 24 luglio 1973, n. 73/239/CEE;
d) applicando, mediante provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, le disposizioni indicate ai precedenti punti a), b) e e) invece degli artt. 59 e 60 del trattato, è venuto meno agli obblighi derivanti dall'efficacia diretta di dette disposizioni del trattato e dal principio della preminenza del diritto comunitario.
punto 2
La Commissione ha inoltre proposto ricorsi per inadempimento contro la Repubblica francese (causa 220/83) e l'Irlanda (causa 206/84), relativi alla libera prestazione di servizi in materia di coassicurazione. In tali ricorsi, la Commissione formula censure ampiamente coincidenti con quelle sollevate nella presente causa. Inoltre, la Commissione ha proposto un ricorso contro la Repubblica federale di Germania (causa 205/84), formulando censure analoghe a quelle di cui sopra, ma criticando anche gli obblighi di autorizzazione e di stabilimento imposti a qualsiasi prestatore di servizi nel settore assicurativo in generale.
punto 3
Nella presente causa, il Regno Unito e il regno dei Paesi Bassi sono intervenuti a sostegno della Commissione, mentre il regno del Belgio e l'Irlanda sono intervenuti a sostegno del convenuto.
punto 4
Per quanto riguarda le disposizioni della normativa danese di cui è causa, le direttive comunitarie di coordinamento nel settore assicurativo ed i mezzi e argomenti dedotti sia dalle parti principali sia dalle intervenienti, si rimanda alla relazione d'udienza. Tali elementi del fascicolo sono richiamati in appresso soltanto nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
SENTENZA › I — Sulla ricevibilità
punto 5
In via preliminare, è opportuno esaminare taluni problemi di ricevibilità che sono stati dibattuti dinanzi alla Corte.
punto 6
Il governo irlandese sostiene che la Commissione, proponendo i ricorsi di cui trattasi, tenta d'imporre il proprio punto di vista senza attendere l'esito dei procedimenti già iniziati dal Consiglio ai sensi dell'art. 57, n. 2, del trattato. La proposta di seconda direttiva in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU 1976, C 32, pag. 2; in prosieguo: « proposta di seconda direttiva »), che si trova attualmente all'esame del Consiglio, tratterebbe esattamente gli stessi problemi di delimitazione della libera prestazione dei servizi che sono in causa nella fattispecie. In realtà, la Commissione chiederebbe alla Corte di adempiere il compito che il trattato ha affidato al Consiglio.
punto 7
In proposito si deve ricordare che, secondo l'art. 155 del trattato, spetta alla Commissione vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato. Nell'assolvere questo compito, essa è tenuta, qualora ritenga che uno Stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato, a proporre un ricorso a norma dell'art. 169. Il semplice fatto che sia stata già presentata al Consiglio la proposta per un atto legislativo la cui adozione e la cui trasposizione nel diritto interno sarebbero idonee a porre fine all'infrazione allegata dalla Commissione non esclude che questa abbia la facoltà di proporre un siffatto ricorso per inadempimento.
punto 8
I governi belga e irlandese hanno sostenuto che, in realtà, la Commissione mette in dubbio la conformità al trattato della direttiva del Consiglio 30 maggio 1978, n. 78/473, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151, pag. 25), e pertanto contesta la legittimità di quest'ultima. Ora, la Commissione non avrebbe proposto in tempo utile un ricorso per annullamento contro tale direttiva. I suddetti governi esprimono quindi seri dubbi quanto alla ricevibilità della domanda della Commissione, che tenderebbe a rimettere in discussione un testo di diritto comunitario da ritenersi definitivo.
punto 9
Si deve constatare che questa argomentazione mette in luce una divergenza di interpretazione della direttiva. La Commissione, nel ricorso, intende la direttiva in senso conforme alla propria interpretazione degli artt. 59 e 60 del trattato, mentre i suddetti governi la intendono in modo contrastante con detta interpretazione degli artt. 59 e 60. Ora, questi problemi d'interpretazione potranno essere risolti soltanto quando sarà esaminato il merito della causa.
punto 10
Stando così le cose, nulla osta a che la Corte proceda all'esame del merito.
SENTENZA › II — Nel merito › A — Sulla prima censura formulata dalla Commissione
punto 11
In sostanza, la Commissione fonda questa censura sulla tesi secondo cui è incompatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato esigere che un'impresa assicuratrice che sia stabilita in uno Stato membro e che intenda esercitare determinate attività sul territorio di un altro Stato membro unicamente sotto forma di prestazione di servizi disponga di una sede stabile in quest'ultimo Stato. Secondo la Commissione, non vi è alcun motivo di distinguere sotto questo profilo la situazione dell'assicuratore in generale da quella del coassicuratore delegatario.
punto 12
La Commissione ammette che la suddetta direttiva n. 78/473 è ambigua su questo punto, ma sostiene ch'essa deve essere interpretata in senso conforme al trattato, il che è stato riconosciuto dagli Stati membri nella dichiarazione comune figurante nel verbale della riunione del Consiglio in data 23 maggio 1978. Conseguentemente, non si potrebbe in alcun modo ritenere che la direttiva imponga al coassicuratore delegatario l'obbligo di stabilirsi nello Stato membro in cui è localizzato il rischio. Ne conseguirebbe che il regno di Danimarca ha violato gli artt. 59 e 60 del trattato, in quanto, nel trasporre la direttiva n. 78/473 nell'ordinamento interno, ha esentato dal suddetto obbligo unicamente gli altri coassicuratori, e non il coassicuratore delegatario.
punto 13
Il governo danese contesta la tesi generale della Commissione. A suo avviso, sarebbe del tutto conforme agli artt. 59 e 60 del trattato esigere che qualsiasi impresa assicuratrice che esercita attività nel territorio danese sia quivi stabilita. La direttiva n. 78/473 imporrebbe l'abolizione di questo obbligo soltanto per i coassicuratori diversi dal coassicuratore delegatario. Per contro, la direttiva autorizzerebbe espressamente il mantenimento in vigore di questo obbligo per il coassicuratore delegatario, in quanto, nell'art. 2, n. 1, lett. c), essa fa rinvio alla direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n. 73/239, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3). Pertanto, la normativa danese non violerebbe gli artt. 59 e 60 del trattato.
punto 14
È vero che, secondo la suddetta disposizione della direttiva, il coassicuratore delegatario è autorizzato « secondo le condizioni previste dalla prima direttiva di coordinamento, cioè è trattato come l'assicuratore che copre la totalità del rischio ». La direttiva non indica, tuttavia, in quale Stato membro il coassicuratore delegatario dev'essere autorizzato e, come è stato affermato dalla Corte nella sua odierna sentenza nella causa 205/84 (Commissione/Repubblica federale di Germania), un assicuratore già autorizzato e stabilito in uno Stato membro non deve necessariamente essere stabilito in un altro Stato membro, per poter coprire la totalità di un rischio localizzato nel territorio di quest'ultimo Stato.
punto 15
Come questa Corte ha affermato nella sentenza 13 dicembre 1983 (causa 218/82, Commissione/Consiglio, Race. pag. 4063), allorché una norma di diritto derivato comunitario ammetta più di una interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che renda la norma stessa conforme al trattato rispetto a quella che porti a constatare la sua incompatibilità col trattato stesso. Stando così le cose, la direttiva non dev'essere interpretata isolatamente, dovendosi invece esaminare se i requisiti di cui trattasi siano o meno in contrasto con le suddette disposizioni del trattato e far riferimento all'esito di tale esame ai fini dell'interpretazione della direttiva.
punto 16
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, gli artt. 59 e 60 del trattato hanno acquistato efficacia diretta alla scadenza del periodo transitorio e la loro applicabilità non è subordinata all'armonizzazione o al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri. Detti articoli dispongono l'abolizione non soltanto di tutte le discriminazioni nei confronti del prestatore in ragione della sua nazionalità, ma anche di tutte le restrizioni della libera prestazione dei servizi imposte in ragione del fatto che il prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui dev'essere fornita la prestazione.
punto 17
La Corte ha tuttavia ammesso, in particolare nelle sentenze 18 gennaio 1979 (cause 110 e 111/78, Van Wesemael, Racc. pag. 35) e 17 dicembre 1981 (causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305), che, tenuto conto delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, non si possono considerare incompatibili col trattato talune condizioni specifiche imposte al prestatore, che siano giustificate dall'applicazione di norme relative a questi tipi di attività. Tuttavia, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal trattato, può venire limitata solamente da norme giustificate dall'interesse generale e obbligatorie nei confronti di tutte le persone e le imprese che esercitino la propria attività nel territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito. Inoltre, le suddette condizioni devono essere obiettivamente necessarie al fine di assicurare l'osservanza delle norme professionali e di garantire la tutela degli interessi da queste perseguita.
punto 18
Si deve ritenere che l'imporre ad un'impresa assicuratrice che sia già stabilita ed autorizzata in un altro Stato membro, e che intenda fornire prestazioni di servizi unicamente in qualità di coassicuratore delegatario, di essere stabilita nello Stato destinatario costituisce una grave restrizione della libera prestazione dei servizi nei confronti di tale coassicuratore delegatario, tanto più che le attività esercitate dalle imprese assicuratrici in qualità di assicuratore delegatario hanno carattere tipicamente occasionale.
punto 19
Ne consegue che la suddetta condizione può essere considerata compatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato soltanto qualora sia provato che esistono, nel settore di attività considerato, esigenze imperative connesse all'interesse generale le quali giustificano restrizioni della libera prestazione dei servizi, che tale interesse non è già garantito dalle norme dello Stato di stabilimento e che lo stesso risultato non potrebbe essere ottenuto mediante provvedimenti meno drastici.
punto 20
Nella sua sentenza odierna nella causa 205/84 (Commissione/Repubblica federale di Germania, Race. pag. 3793), la Corte ha affermato che esistono, nel settore assicurativo in generale, esigenze imperative attinenti alla tutela dei consumatori, in quanto contraenti dell'assicurazione e assicurati, che possono giustificare restrizioni della libera prestazione dei servizi. La Corte ha anche ammesso che, allo stato attuale del diritto comunitario ed in particolare dei lavori di coordinamento delle legislazioni nazionali in materia, il suddetto interesse non è necessariamente garantito dalle norme dello Stato di stabilimento. La Corte ne ha tratto la conseguenza che il requisito della specifica autorizzazione concessa dalle autorità dello Stato destinatario resta giustificato a determinate condizioni, per quanto riguarda il settore delle assicurazioni dirette in generale. Per contro, essa ha ritenuto che il requisito dello stabilimento, che costituisce la negazione stessa della libera prestazione dei servizi, va oltre quanto è indispensabile per raggiungere lo scopo perseguito e che, pertanto, tale requisito è incompatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato.
punto 21
Per quanto riguarda in particolare la coassicurazione, nella stessa sentenza la Corte ha affermato che gli artt. 59 e 60 del trattato non consentono neppure d'imporre il requisito dello stabilimento nello Stato destinatario al coassicuratore delegatario.
punto 22
Date queste circostanze, il requisito che viene imposto dalla normativa danese quanto allo stabilimento nello Stato destinatario, e che è il solo al quale si riferisce la prima censura, non può essere giustificato nel caso di un'impresa assicuratrice che sia stabilita ed autorizzata in un altro Stato membro e che desideri esercitare attività in qualità di coassicuratore delegatario nell'ambito della direttiva n. 78/473 unicamente sotto forma di prestazioni di servizi. Tale requisito è incompatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato.
punto 23
Si deve perciò dichiarare che il regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 59 e 60 del trattato CEE, imponendo alle imprese assicuratrici comunitarie l'obbligo di stabilirsi in Danimarca al fine d'effettuare in tale Stato, in qualità di coassicuratore delegatario, prestazioni di servizi nel settore della coassicurazione comunitaria.
SENTENZA › II — Nel merito › B — Sulla seconda censura formulata dalla Commissione
punto 24
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione ha precisato che questa censura non è diretta contro il livello dei valori limite fissati in Danimarca per determinati rischi che costituiscono oggetto di coassicurazione comunitaria, né contro il fatto che tale livello sia stato stabilito unilateralmente dalla Danimarca, bensì contro l'esistenza stessa di siffatti valori limite. Questa censura è quindi fondata sulla tesi generale della Commissione, secondo cui qualsiasi requisito di autorizzazione e di stabilimento in materia di libera prestazione dei servizi nel settore assicurativo è incompatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato. Poiché, su questi due punti, non potrebbe sussistere alcuna differenza fra le coassicurazioni che sono soggette alle disposizioni della direttiva n. 78/473 e quelle che non lo sono, gli Stati membri non potrebbero, nel trasporre la direttiva nell'ordinamento interno, limitare l'esenzione dagli obblighi di stabilimento e di autorizzazione ai coassicuratori i quali partecipino ad attività d'assicurazione che, a giudizio di ciascuno Stato, rientrino nel campo d'applicazione della direttiva.
punto 25
In proposito si deve ricordare che la Corte, nella sua sentenza odierna nella causa 205/84 (Commissione/Repubblica federale di Germania, Racc. pag. 3793), ha affermato che, nel settore della coassicurazione comunitaria contemplato dalla direttiva n. 78/473, tanto il requisito dell'autorizzazione quanto il requisito dello stabilimento sono incompatibili col diritto comunitario, mentre, al di fuori del suddetto settore e allo stato attuale del diritto comunitario, il requisito dell'autorizzazione non può essere considerato ingiustificato. Si deve quindi ammettere la necessità di un criterio di precisa distinzione fra la coassicurazione comunitaria e le altre attività assicurative, criterio che è per l'appunto costituito dai controversi valori limite. Poiché l'esistenza di siffatti valori limite è perciò giustificata, la censura risulta infondata.
punto 26
Ne consegue che la seconda censura formulata dalla Commissione dev'essere disattesa.
SENTENZA › II — Nel merito › C — Sulla terza censura formulata dalla Commissione
punto 27
La terza censura si suddivide in due parti. In primo luogo, la Commissione sembra considerare incompatibile col trattato il solo fatto che la normativa danese imponga alle imprese assicuratrici aventi sedi in Danimarca, nonché alle succursali danesi di imprese assicuratrici aventi sede in un altro Stato membro, l'obbligo di ottenere una speciale autorizzazione per poter effettuare prestazioni di servizi in altri Stati membri. In secondo luogo, la Commissione sostiene che le condizioni per il rilascio della suddetta autorizzazione sono più rigorose per le succursali danesi di imprese assicuratrici stabilite in un altro Stato membro che non per le imprese assicuratrici stabilite in territorio danese, e che tale differenza di trattamento costituisce una violazione del diritto comunitario.
punto 28
In merito alla prima allegazione, si deve constatare che nessuna norma di diritto comunitario osta a che uno Stato membro sottoponga ad un obbligo di autorizzazione le imprese assicuratrici e le loro succursali, stabilite nel proprio territorio, per quanto riguarda non solo le attività da esse esercitate in tale territorio, ma anche quelle esercitate, sotto forma di prestazioni di servizi, in altri Stati membri. L'imposizione di tale obbligo è invece conforme ai principi sanciti dalla direttiva n. 73/239. Quest'ultima prevede, infatti, all'art. 7, n. 1, la possibilità che un'impresa assicuratrice chieda ed ottenga l'autorizzazione amministrativa soltanto per una parte del territorio nazionale. In tal caso, qualora voglia estendere la propria attività al di fuori di detta parte, l'impresa è tenuta, in forza dell'art. 6, n. 2, lett. d), a chiedere una nuova autorizzazione e la relativa domanda dev'essere accompagnata, a norma dell'art. 8, n. 2, da un nuovo programma di attività.
punto 29
Da queste disposizioni, in collegamento con le norme relative al controllo della situazione finanziaria delle imprese interessate e alla revoca dell'autorizzazione, risulta che la direttiva è informata all'idea che lo Stato di stabilimento può prendere in considerazione l'insieme delle attività delle imprese che operano nel suo territorio, al fine di procedere ad un controllo efficace delle condizioni di esercizio delle stesse. D'altra parte, l'art. 8, n. 1, della proposta di seconda direttiva prevede espressamente che ogni impresa che desideri estendere le proprie attività, in regime di libera prestazione di servizi, al territorio di un altro Stato membro, è tenuta a chiedere la relativa autorizzazione all'autorità di controllo dello Stato competente per il rilascio della stessa.
punto 30
Questa parte della suddetta censura deve quindi essere disattesa.
punto 31
Quanto alla pretesa discriminazione fra le imprese assicuratrici stabilite in Danimarca e le succursali danesi di imprese assicuratrici stabilite in un altro Stato membro, è vero che, per ragioni di tecnica legislativa, nei decreti danesi in questione le norme relative all'autorizzazione per estendere le attività assicurative al di fuori del territorio nazionale sono contenute in testi diversi per quanto riguarda, rispettivamente, le imprese che statutariamente hanno sede in Danimarca e le imprese che in tale Stato hanno solo una succursale.
punto 32
Il governo danese ha tuttavia contestato il carattere discriminatorio di tali disposizioni. In proposito esso ha spiegato che la normativa controversa sottopone, nella sua applicazione pratica, le succursali di imprese stabilite in altri Stati membri ad un regime che, per l'appunto, è meno rigido di quello vigente per le imprese stabilite in Danimarca, dal momento che le prime sono già sottoposte alle norme del loro Stato di origine. La Commissione, da parte sua, non ha refutato né cercato di refutare questa tesi del convenuto. Essa si è limitata ad affermare che, a prima vista, sembrerebbe che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano più favorevoli per le imprese danesi che non per le succursali di imprese straniere, e che spetterebbe al regno di Danimarca provare il contrario. Essa non ha, tuttavia, addotto alcun elemento concreto che potesse giustificare i suoi dubbi.
punto 33
Stando così le cose, si deve constatare che la Commissione non ha provato l'allegata discriminazione. Neppure questa parte della suddetta censura risulta quindi fondata.
punto 34
Di conseguenza, la terza censura dev'essere disattesa nel suo complesso.
SENTENZA › II — Nel merito › D — Sulla quarta censura formulata dalla Commissione
punto 35
Con la quarta censura, la Commissione mira a far dichiarare che il regno di Danimarca, applicando le disposizioni criticate nell'ambito delle prime tre censure, è venuto meno al suo obbligo di rispettare l'efficacia diretta degli artt. 59 e 60 del trattato e, pertanto, di tener conto della preminenza del diritto comunitario.
punto 36
In proposito, è sufficiente constatare che questa critica riguarda l'attuazione della normativa di cui trattasi e non può, quindi, essere considerata come una censura distinta. Di conseguenza, non è necessario statuire separatamente in proposito.
SENTENZA › III — Sulle spese
punto 37
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 1° comma, dello stesso articolo, la Corte può compensare, in tutto o in parte, le spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché ciascuna delle parti è rimasta soccombente su determinati capi del ricorso, le spese devono essere compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 59 e 60 del trattato CEE, imponendo alle imprese assicuratrici comunitarie l'obbligo di stabilirsi in Danimarca al fine d'effettuare in tale Stato, in qualità di coassicuratore delegatario, prestazioni di servizi nel settore della coassicurazione comunitaria.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Ciascuna delle parti, comprese le intervenienti, sopporterà le proprie spese.
Firme
Mackenzie Stuart
Galmot
Kakouris
O'Higgins
Schockweiler
Bosco
Koopmans
Due
Everling
Bahlmann
Joliet
Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 4 dicembre 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A.J. Mackenzie Stuart