Sez. 1, Sentenza n. 9758 del 29/09/1993 (Rv. 483851 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - In genere | Patto di "proroga" intervenuto dopo sei mesi di mancata riscossione dei premi con previsione della persistente esigibilità di questi - Deroga sfavorevole all'assicurato rispetto alla risoluzione "ope legis" ex art. 1901 cod. civ. - Configurabilità - Effetti - Invalidità ex art. 1932 cod. civ..
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - In genere
In tema di assicurazione contro i danni, il patto di "proroga" del rapporto, che intervenga dopo il decorso di oltre sei mesi senza che l'assicuratore si sia attivato per la riscossione di premi dovutigli in base a precedente polizza, e che, oltre a fissare le condizioni della nuova copertura assicurativa, contempli anche la persistente esigibilità di detti premi anteriori, si traduce, rispetto alla risoluzione "ope legis" contemplata dall'art. 1901, terzo comma, cod. civ., in una deroga sfavorevole all'assicurato, in quanto lo espone al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui la prestazione dell'assicuratore è mancata, e, pertanto, per tale seconda parte, è invalido ed inoperante, ai sensi dell'art. 1932 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)