Sez. L, Sentenza n. 2801 del 09/06/1989 (Rv. 463053 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - DI INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO - FORMA - CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - DI INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO - FORMA - CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONE.*
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro, per crediti relativi ai rapporti indicati dagli artt. 409 e 442 (nuovo testo) cod. proc. civ., è regolata dalle norme sul nuovo rito del lavoro e pertanto deve essere proposta nella Forma del ricorso, che va depositato in cancelleria (e successivamente notificato - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - alla controparte). Consegue che, ove detta opposizione sia stata proposta con citazione anziché con ricorso, la citazione in tanto può convertirsi in ricorso, e produrne gli effetti, in quanto sia stata depositata in cancelleria nel termine di cui allo art. 641 cod. proc. civ., non essendo a tale deposito assimilabile, ai fini del raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., l'adempimento, previsto dal primo comma dell'art. 645 dello stesso codice, della notifica, da parte dell'ufficiale giudiziario al cancelliere, dell'avvenuta opposizione. (Conf 4300/86, mass n 447065; (Conf 6021/83, mass n 430826).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)