Sez. 5 - , Sentenza n. 19366 del 20/07/2018 (Rv. 650048 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI | Omessa comunicazione all'Ufficio della volontà di utilizzare il "plafond" - Volontà desumibile dalla registrazione del contratto - Violazione formale non punibile Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI
In tema d'IVA, la mancata comunicazione all'Ufficio dell'intenzione della società, affittuaria di un ramo d'azienda, di utilizzare il "plafond" maturato dal cedente durante la propria attività, ove sia desumibile dal contratto registrato, costituisce una violazione formale non punibile, in quanto non volta ad evitare il versamento delle imposte e comunque inidonea ad incidere sulla determinazione delle stesse.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)