Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 466 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21776
- Previdenza e assistenza sociale
- Trattamento di disoccupazione
- Incompatibilità tra indennità di mobilità e la pensione (o assegno) di invalidità
- Mancata previsione della possibilità di conguaglio nel caso che il trattamento di pensione sia inferiore a quello della indennità di mobilità
- Preteso contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
- Insussistenza
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto, a seguito della introduzione della facoltà di opzione fra l'assegno o la pensione di invalidità ed il trattamento di mobilità (v. S. n. 218/1995), non sussiste più l'impedimento che il giudice rimettente mira a rimuovere. red.: G. Leo
Norme impugnate
- art. 5 d.l. 11 dicembre 1992, n. 478
- art. 6, comma 7, d.l. 20 maggio 1993, n. 148
- d.l. 18 marzo 1994, n. 185
- d.l. 10 marzo 1993, n. 57
- art. 1 legge 19 luglio 1993, n. 236
- d.l. 12 febbraio 1993, n. 31
- art. 2, comma 5, d.l. 18 gennaio 1994, n. 40
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali) e corrispondenti "norme contenute" nel decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione); dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) promosso con le ordinanze emesse:
1) il 4 marzo 1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Ampollini Daniela e l'INPS iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 4 marzo 1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Craviari Franca e l'INPS iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Ampollini Daniela, di Craviari Franca e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze, emesse entrambe in data 4 marzo 1995, il pretore di Parma - nel corso dei procedimenti civili promossi rispettivamente da Ampollini Daniela e Craviari Franca contro l'INPS per il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità (art. 7 della n. 223 del 1991) - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali) e delle "corrispondenti norme" contenute nel decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, che ha fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti-legge non convertiti, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 e del decreto legge del 18 marzo 1994, n. 185;
che - secondo il giudice rimettente - la prescritta incompatibilità tra tale indennità ed i trattamenti pensionistici diretti confligge con gli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non è previsto che il titolare di pensione (o assegno) di invalidità abbia diritto anche alla quota parte dell'indennità di mobilità eccedente l'importo del trattamento pensionistico goduto o, comunque, abbia almeno la possibilità di optare tra l'una e l'altra prestazione previdenziale;
che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata non fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e comunque facendo presente, al pari della difesa dell'INPS, che analoga questione era già stata esaminata da questa Corte;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 218 del 1995 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto- legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451;
che pertanto le questioni sollevate dal giudice rimettente sono manifestamente inammissibili perché la facoltà di opzione, introdotta con la citata pronuncia, ha già fatto venir meno l'impossibilità di accedere all'indennità di mobilità ove il lavoratore goda di trattamenti pensionistici diretti, sicché più non sussiste l'impedimento che il giudice rimettente mira a rimuovere;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali) e delle "corrispondenti norme" contenute nel decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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