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Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.2

Art. 2

1. Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilita'.

2. Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

3. La indennita' dovuta agli espropriandi sara' determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.

4. In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennita' sara' fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sara' nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

5. Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennita', ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intendera' definitivamente accettata.1

Art. 3

1. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

Art. 4

1. La presente legge entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Mosconi - Belluzzo - Martelli - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.