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Sez. U, Sentenza n. 2127 del 17/07/1974 (Rv. 370447 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - NOZIONE - COLLEGAMENTO CON L'INTERESSE PUBBLICO - PORTATORI DEGLI INTERESSI LEGITTIMI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370447-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - NOZIONE - COLLEGAMENTO CON L'INTERESSE PUBBLICO - PORTATORI DEGLI INTERESSI LEGITTIMI - INDIVIDUAZIONE.*

L'interesse legittimo, al quale il nostro diritto appresta tutela giurisdizionale contro i provvedimenti della pubblica amministrazione, consiste in una posizione del soggetto collegata con l'interesse pubblico, in vista del quale e dato all'amministrazione il potere di provvedere. Il criterio di collegamento e costituito da speciali status, qualita, situazioni del soggetto, che assumono Rilevanza nel settore operativo (materia) in cui si spiega il potere o, piu specificamente, nel rapporto in cui si inserisce o cui da luogo l'Esercizio del potere secondo le norme relative al potere stesso. Sono appunto tali status, qualita, situazioni, rilevanti per individuare i portatori degli interessi dei quali (oltre che, ovviamente, di quello pubblico che si tratta di soddisfare) deve tener conto l'autorita che deve provvedere. *

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)