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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 65 del 1981

Decisione
decisa il 1981-04-02, depositata il 1981-04-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:65
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16065

  • Reato in genere
  • Possesso ingiustificato di valori
  • Onere a carico dell'imputato, anziché dell'accusa, di provare la legittimità del possesso
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. nn. 110/1968 e 14/1971.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen. promossi con ordinanze emesse il 19 settembre e il 20 luglio 1979 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico di Fiocchi Vittorio e Avarino Angelo rispettivamente iscritte ai nn. 943 e 950 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 57 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen., in quanto porrebbe a carico del prevenuto, anziché dell'accusa, l'onere di provare la provenienza dei beni di cui è colto in possesso, ed introdurrebbe una presunzione di illegittimità del possesso medesimo, e quindi di colpevolezza dell'imputato.
punto 2
Ritenuto che tale questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze nn. 110 del 1968 e 14 del 1971, nelle quali si è escluso che la norma denunziata esiga la prova della legittimità della provenienza del denaro o degli oggetti posseduti, limitandosi invece a pretendere un'attendibile e circostanziata spiegazione di tale provenienza, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento; che nelle stesse decisioni si è precisato che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 cpv. Cost. non investe il modo di provare i "fatti di reato", e che quindi il principio ivi sancito è estraneo alla questione dedotta; che le ordinanze in epigrafe non propongono argomentazioni o profili nuovi, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen. sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost. dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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