Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 31 maggio 1988, causa 211/87
Epigrafe
Sentenza della Corte (quarta sezione)
31 maggio 1988
Nella causa 211/87,
Miguel Vicente Nuñez, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Joseph Griesmar, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni della Commissione notificate al ricorrente con lettera del 16 dicembre 1986 e con lettera del 5 giugno 1987, la condanna della Commissione al pagamento al ricorrente dell'indennità di dislocazione e dell'indennità di prima sistemazione, maggiorate dagli interessi di mora nella misura dell'8%, e la condanna della Commissione alle spese,
LA CORTE (quarta sezione),
composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, T. Koopmans e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore
vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 20 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate in udienza alla stessa data,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 9 luglio 1987, il sig. Miguel Vicente Nuñez, dipendente di categoria Β della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento delle decisioni della Commissione 16 dicembre 1986 e 5 giugno 1987, con le quali gli venivano rifiutate le indennità di dislocazione e di prima sistemazione e veniva respinto il reclamo conseguente a questo rifiuto, nonché alla condanna della Commissione a pagargli le indennità di cui trattasi, oltre agli interessi di mora.
punto 2
Per una piu ampia esposizione degli antefatti e dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 3
Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «statuto»), l'indennità di dislocazione viene concessa al dipendente che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato « durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in sei-vizio ». Per l'applicazione di tale disposizione, non si tiene conto « delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale ».
punto 4
A norma dell'art. 5, n. 1, dell'allegato VII dello statuto, un'indennità di prima sistemazione è dovuta al dipendente di ruolo che soddisfi alle condizioni richieste per essere ammesso al beneficio dell'indennità di dislocazione o che dimostri di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare agli obblighi dell'art. 20 dello statuto. Ai sensi di tale disposizione il dipendente è tenuto a risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni.
punto 5
I mezzi del ricorrente sono fondati, in primo luogo, sulla violazione di queste due disposizioni dell'allegato VII dello statuto e, in secondo luogo, sulla violazione, da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, dei principi generali del diritto e in particolare del principio di uguaglianza e del principio secondo cui qualsiasi atto amministrativo deve essere basato su una motivazione giuridicamente ammissibile. I due mezzi sono basati sulla tesi secondo cui il ricorrente soddisfaceva alle condizioni contemplate dall'art. 4 dell'allegato VII dello statuto per beneficiare dell'indennità di dislocazione e che di conseguenza aveva diritto all'indennità di prima sistemazione ai sensi dell'art. 5 dello stesso allegato.
punto 6
A tal fine, il ricorrente fa presente che il periodo di riferimento da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto si colloca tra il 1° aprile 1981 e il 31 marzo 1986, in quanto il ricorrente è entrato in servizio sei mesi dopo quest'ultima data, cioè il 1 ottobre 1986. Nel corso di questo periodo di riferimento, il ricorrente, che non ha e non ha mai avuto la nazionalità belga, ha risieduto e svolto la sua attività lavorativa sul territorio belga, ma tale attività era effettuata, durante tutto il periodo di cui trattasi, alle dipendenze dell'ambasciata del regno di Spagna a Bruxelles. Ora, ai sensi dell'art. 4, di tale situazione non va tenuto conto; ne deriverebbe che il ricorrente non può essere considerato come una persona che ha risieduto e lavorato in Belgio nel corso del periodo di riferimento.
punto 7
La Commissione osserva che il ricorrente ha vissuto in Belgio dal 1961 e che vi ha frequentato in parte la scuola dell'obbligo effettuando altresì gli studi superiori. Avendo risieduto ininterrottamente nel paese della sede di servizio, il ricorrente non avrebbe diritto né all'indennità di dislocazione né all'indennità di prima sistemazione. L'eccezione di cui all'ultima frase dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto avrebbe come conseguenza che il periodo svolto al servizio del regno di Spagna viene neutralizzato nel senso che non può essere preso in considerazione; ne risulterebbe che il periodo di riferimento di cinque anni dev'essere spostato nel tempo per collocarsi prima del momento in cui il ricorrente è entrato alle dipendenze dell'ambasciata di Spagna.
punto 8
Dal fascicolo risulta che il ricorrente ha risieduto nel territorio belga fin dalla sua giovinezza e che vi ha svolto la sua attività lavorativa, prima come segretario di direzione presso un datore di lavoro privato a Bruxelles, e successivamente, dal 1976 fino alla sua entrata in servizio alla Commissione, come dipendente temporaneo e poi di ruolo presso l'ambasciata di Spagna in tale città.
punto 9
Bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la concessione dell'indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono obbligati a trasferirsi dal paese di residenza, al paese della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente (vedasi sentenza 2 maggio 1985, causa 246/83, De Angelis, Race. 1985, pag. 1253). L'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto dev'essere interpretato alla luce di tale obiettivo.
punto 10
Ne deriva innanzitutto che, se tale norma si basa, per determinare i casi di dislocazione, sulla residenza abituale e sull'attività lavorativa principale del dipendente nel territorio dello Stato della sede di servizio durante un certo periodo di riferimento, essa stabilisce questi punti di collegamento al fine di determinare criteri semplici ed obiettivi per caratterizzare la situazione dei dipendenti che sono obbligati, a seguito della loro entrata in servizio presso le Comunità, a cambiare residenza e ad integrarsi nel loro nuovo ambiente.
punto 11
Ne deriva, in secondo luogo, che, se la disposizione di cui trattasi contempla un'eccezione all'applicazione di questi criteri per il caso del dipendente che, nel corso del periodo di riferimento, ha risieduto nel paese della sede di servizio quando era alle dipendenze di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, tale eccezione ha come scopo di non penalizzare, con la perdita dell'indennità di dislocazione, coloro che si sono stabiliti nel paese della sede di servizio al fine di svolgere attività al servizio di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale senza avere un legame durevole con tale paese.
punto 12
In considerazione di quanto precede, l'eccezione di cui trattasi non può applicarsi a un caso come quello di specie, in cui un dipendente, pur avendo lavorato presso l'ambasciata di un altro Stato sul territorio del paese della sede di servizio, aveva già in precedenza legami durevoli con questo paese, per avervi risieduto abitualmente e per avervi svolto da lungo tempo attività lavorative.
punto 13
L'interpretazione della disposizione controversa sostenuta dal ricorrente deve quindi essere respinta. Pertanto quest'ultimo non soddisfaceva alle condizioni richieste per poter beneficiare dell'indennità di dislocazione.
punto 14
Ne deriva anche che l'indennità di prima sistemazione non era dovuta al ricorrente, in quanto quest'ultimo non soddisfaceva alle condizioni per beneficiare dell'indennità di dislocazione e non poteva nemmeno, come è pacifico tra le parti, dimostrare di essere stato tenuto a cambiare residenza per soddisfare all'obbligo di risiedere nel luogo della sede di servizio.
punto 15
Stando così le cose il ricorso dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle spese
punto 16
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quarta sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Rodríguez Iglesias
Koopmans
Kakouris
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 31 maggio 1988.
Il Cancelliere
J. G. Giraud
Il presidente della quarta sezione
G. C. Rodríguez Iglesias