Sez. 1, Sentenza n. 6304 del 23/11/2000 Cc. (dep. 15/02/2001) Rv. 218448 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Rinvio - Nuovo avviso al condannato - Legittimo impedimento - Necessità - Altre cause - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA
Nel procedimento di sorveglianza, l'avviso della nuova udienza camerale deve essere notificato solo nel caso in cui il rinvio sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato e non nell'ipotesi in cui il differimento dell'udienza sia dovuto a causa diversa. (Fattispecie relativa a rinvio dell'udienza richiesto dal difensore per acquisizioni istruttorie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)