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Sez. 1, Sentenza n. 6304 del 23/11/2000 Cc. (dep. 15/02/2001) Rv. 218448 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Rinvio - Nuovo avviso al condannato - Legittimo impedimento - Necessità - Altre cause - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218448-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA

Nel procedimento di sorveglianza, l'avviso della nuova udienza camerale deve essere notificato solo nel caso in cui il rinvio sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato e non nell'ipotesi in cui il differimento dell'udienza sia dovuto a causa diversa. (Fattispecie relativa a rinvio dell'udienza richiesto dal difensore per acquisizioni istruttorie).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)