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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 493 del 1989

Decisione
decisa il 1989-10-25, depositata il 1989-11-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:493
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14219

  • Imposta locale sui redditi (i.lo.r.)
  • Reddito degli agenti di assicurazione
  • Assoggettabilità
  • Mancata esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente inammissibile. - v. O. n. 120/1987, 161/1986 e 253/1986.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Milano sul ricorso proposto da Volpi Gian Battista contro il 1° Ufficio Distrettuale II. DD. di Rho, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, nel giudizio promosso da Volpi Gianbattista nei confronti dell'Ufficio distrettuale Imposte dirette di Rho, ha sollevato, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui dette disposizioni non escludono dall'ILOR il reddito degli agenti di assicurazione che - assimilato dal legislatore al reddito d'impresa - è da collegare in misura assai trascurabile all'impiego di capitale ed in misura invece assai rilevante all'attività lavorativa del contribuente, apparendo così sostanzialmente assimilabile ai redditi di lavoro autonomo; ne deriverebbe, ad avviso del giudice a quo, la violazione del princìpio di eguaglianza tributaria e contributiva, tenuto conto che è il requisito della patrimonialità - cioè il fatto che il reddito derivi totalmente o almeno prevalentemente da investimenti di capitale - a costituire la ratio giustificatrice dell'ILOR; che è intervenuto, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
punto 2
Considerato che, con le ordinanze n. 120 del 1987 e nn. 161 e 253 del 1986, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione, richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo che la Corte costituzionale "non è abilitata ad introdurre in materia - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria"; e che "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo", spettando ai giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo; che, non essendo stati prospettati nuovi elementi di giudizio, questa Corte ritiene di non doversi discostare dalle proprie precedenti pronunce;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze