Sez. 1, Sentenza n. 5705 del 09/04/1986 Ud. (dep. 17/06/1986) Rv. 173155 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RICHIESTE - OBBLIGO DELLA RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - IN TEMA DI PROVE DI CARENZE DI DOLO - NEL REATO DI EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RICHIESTE - OBBLIGO DELLA RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - IN TEMA DI PROVE DI CARENZE DI DOLO - NEL REATO DI EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO.*
Il giudice d'appello non è tenuto, sebbene richiesto, alla rinnovazione del dibattimento, qualora la relativa istanza sia inoltrata, al fine di provare il difetto del dolo nella commissione del reato di emissione di assegni a vuoto, conseguente - tale difetto - alla erronea opinione in ordine alla esistenza della provvista, in quanto il reato sopra indicato sussiste anche in caso di colpa consistente nell'omesso negligente accertamento dell'esistenza effettiva dei fondi di copertura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)