Sez. 1, Sentenza n. 962 del 05/05/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154506 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - AUTONOMA VALUTAZIONE DEI DISTINTI PERIODI DI CARCERAZIONE TRA I QUALI SUSSISTA INTERRUZIONE IN CONSEGUENZA DI EVASIONE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO DURANTE L'INTERO ARCO DELLA DETENZIONE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - AUTONOMA VALUTAZIONE DEI DISTINTI PERIODI DI CARCERAZIONE TRA I QUALI SUSSISTA INTERRUZIONE IN CONSEGUENZA DI EVASIONE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO DURANTE L'INTERO ARCO DELLA DETENZIONE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non è possibile - nel caso di evasione che ha una connotazione del tutto particolare - una frazionata ed autonoma considerazione dei periodi di carcerazione tra i quali sussista interruzione, occorrendo qui tener conto del comportamento osservato dal condannato durante l'intero arco della detenzione. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che comunque la evasione non può fungere da interruzione ai fini dell'autonoma valutazione dei distinti periodi di carcerazione). Nulla in termini. (in generale nel senso che sia possibile una valutazione dei periodi distinti di carcerazione tra i quali sussista un'interruzione V. Mass. Nn. 145412; 147492).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)