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Sez. 4, Sentenza n. 1452 del 20/10/1967 Ud. (dep. 22/01/1968) Rv. 106540 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - RETTIFICAZIONE E RINNOVAZIONE DI ATTI NULLI - NON NECESSARIETA - INCENSURABILITA DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106540-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - RETTIFICAZIONE E RINNOVAZIONE DI ATTI NULLI - NON NECESSARIETA - INCENSURABILITA DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*

Il giudizio sulla non necessarieta della rinnovazione di un atto nullo e insindacabile se il giudice dia adeguata e corretta motivazione in ordine alla sufficienza delle prove gia esistenti e poste a base del suo convincimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)