Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta
Testo in vigore al
Art. 4
1. Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione agli articoli 2, lettera v), e 38, primo comma, della legge costituzionale medesima, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alla toponomastica.
Art. 5
1. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) ai rapporti internazionali e con le Comunita' europee;
b) agli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo;
c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;
d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonche' di materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;
e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;
f) alla concessione di marchi di qualita' di prodotti agricoli, salvi i poteri della regione in materia di incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
h) all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla determinazione dei tassi massimi;
i) all'alimentazione;
l) al fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche;
m) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici;
n) al rilascio delle licenze di porto di armi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e m) e' delegato alla regione per il proprio territorio.
3. Sono altresi' delegate alla regione le funzioni relative agli adempimenti previsti dal fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonche' ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.
Art. 6
1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettere f), g), m), q), ultima parte, ed all'articolo 3, lettera c), e fermi restando l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e l'articolo 12, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si aggiunge:
"Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle d'Aosta.
Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale.
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilita' locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;
b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovra' essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale teste' previsto, comportano il trasferimento delle strade;
c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;
e) alle opere idrauliche di prima classe;
f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonche' agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.
Resta, altresi', ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti".
Art. 7
1. E' trasferito alla regione Valle d'Aosta l'ufficio del genio civile di Aosta, salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.
2. Sono altresi' trasferite alla regione Valle d'Aosta le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile di Aosta e la cui attivita' sia inerente alle funzioni amministrative della regione.
3. Fino a quando la regione non avra' disposto diversamente con legge, l'ingegnere capo preposto all'ufficio del genio civile di Aosta viene posto a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Le funzioni gia' esercitate dal provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta, inerenti alle funzioni amministrative della regione, sono trasferite alla regione.
Art. 8
1. Sono delegate alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le attribuzioni esercitate dagli uffici statali in ordine alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.
Art. 9
1. E' istituito in Aosta il compartimento regionale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) per la Valle d'Aosta.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, provvedera', con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, in particolare per quanto attiene ai rapporti con il compartimento regionale dell'ANAS di Torino.
3. E' autorizzata la variazione in aumento di una unita', con funzioni di capo compartimento di 2a classe, della tabella decima, quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 10
1. Ferme restando le attribuzioni che il competente organo della regione Valle d'Aosta, in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, esercita in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di occupazione temporanea e d'urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennita' e la retrocessione, ed in genere in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilita' per opere statali o comunque a carico dello Stato, sono trasferite alla regione anzidetta - in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera c), della legge costituzionale medesima - le funzioni amministrative, concernenti le dichiarazioni di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori ed in genere la procedura di espropriazione per pubblica utilita' per le opere di competenza della regione stessa, per quelle ad essa delegate con la presente legge ed in genere per tutte le opere non a carico dello Stato.
2. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, le funzioni trasferite ai sensi del comma precedente sono esercitate dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Art. 11
1. Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, attraverso l'ufficio della motorizzazione di Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni tipo, funicolari, tramvie, filovie e linee automobilistiche sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tramviarie e ferroviarie in concessione e di linee dello Stato, definitivamente soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386, che siano di interesse regionale. Sono di interesse regionale quei servizi di trasporto che servono esclusivamente l'ambito territoriale della regione.
2. Il Ministero dei trasporti, su richiesta della regione Valle d'Aosta, riconosce ugualmente di interesse regionale una linea di trasporto pubblico che si svolga prevalentemente nel territorio e nell'interesse della regione, con brevi tratti nel territorio di altra regione.
3. Viene delegato alla regione Valle d'Aosta l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative, inerenti al territorio regionale:
1) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonche' nominare il presidente del consiglio di disciplina;
2) in materia di noleggio di autoveicoli con conducente e di servizi da piazza: approvare i regolamenti in genere e le delibere dei comuni.
4. Sono comunque riservate alla competenza degli organi dello Stato le attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, l'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di cui al primo comma, nonche' le attribuzioni in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli e il trasporto degli effetti postali.
Art. 12
1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera i), ed all'articolo 3, lettera 1), della legge costituzionale medesima, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, viene aggiunta la seguente lettera i):
"disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali".
Art. 13
1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera o), della legge costituzionale medesima, all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, viene aggiunto:
"; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuita' per condomini agrari e forestali".
2. Fino a quando la regione Valle d'Aosta non disponga diversamente con legge, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Torino continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite.
Art. 14
1. Al personale appartenente alla carriera direttiva e ai sottufficiali e guardie del ruolo organico del Corpo forestale valdostano puo' essere riconosciuta, con apposito decreto del presidente della giunta regionale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica e' autorizzato a portare le armi comuni del tipo che verra' stabilito, d'intesa con l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Art. 15
1. La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di ordinamento delle minime proprieta' colturali anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile.
Art. 16
1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera q), ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio della Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio.
Art. 17
1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e' fissato alla
scadenza di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Sono trasferiti alla regione, oltre ai compiti dell'Ente nazionale
per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), anche i beni mobili ed immobili, costituenti la struttura periferica dell'Ente nella regione, destinati a dette attivita'.
3. Il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC in Valle d'Aosta sara' trasferito alla regione, conservando integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente di provenienza.
4. I provvedimenti relativi al trasferimento del patrimonio e del personale dell'ENALC saranno adottati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la regione, entro il termine di cui al primo comma.
5. Nei casi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonche' di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, si applicano nel territorio della regione le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.
Art. 18
1. A modifica del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le competenze della soprintendenza ai beni librari di Torino inerenti al territorio della Valle d'Aosta - gia' attribuite alla biblioteca nazionale universitaria di Torino, con decreto ministeriale 30 marzo 1972 - sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, che vi provvede con i propri uffici.
Art. 19
1. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della regione medesima.
Art. 20
1. Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a:
a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonche' i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamita'. La regione puo', tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni;
b) preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.
Art. 21
1. Il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e' delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le funzioni che la legge 8 dicembre 1970, n. 996, affida al commissario del Governo.
2. Il comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e', in Valle d'Aosta, organo della regione. Ai lavori del comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta sono chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, anche i sindaci dei maggiori comuni della regione e, in ogni caso, i sindaci dei comuni colpiti da calamita' naturali o catastrofe.
3. L'ufficio regionale della protezione civile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996, e' in Valle d'Aosta ufficio della regione.
Art. 22
1. Allorche' sara' avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi nei modi previsti dall'articolo 19 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovra' essere versato alla regione Valle d'Aosta o direttamente alla cassa antincendi che detta regione istituisce.
Art. 23
1. Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale in Valle d'Aosta sono esercitate dalla regione.
2. La legge regionale istitutiva degli enti di cui al primo comma costituisce autorizzazione ai medesimi ad iniziare le operazioni di istituto.
3. Gli adempimenti degli organi statali in materia di istituzione di enti di credito per i quali le leggi dello Stato richiedono apposita domanda sono eseguiti d'ufficio dagli organi medesimi quando si tratta di enti di credito di carattere locale istituiti con legge della regione Valle d'Aosta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La regione ha comunque facolta' di richiedere l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, dopo l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'ente o degli enti di credito, ma ancor prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e gli organi statali competenti devono, in tal caso, provvedere in merito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata di esemplare del numero del Bollettino ufficiale della regione nel quale la legge relativa e' pubblicata.
Art. 24
1. I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione.