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Sez. 1, Sentenza n. 4825 del 04/07/2000 Cc. (dep. 09/08/2000) Rv. 216915 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti a carico dello stesso soggetto - Accentramento della competenza in un unico giudice - Condizione: identità delle questioni insorte - Questioni diverse relativamente a singoli provvedimenti - Appartenenza della competenza al giudice autore del singolo provvedimento.
Stato
decisa il 2000-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216915-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

In tema di determinazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna, non si rende sufficente, ai fini dell'applicazione dell'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., il fatto che vi sia coesistenza di più sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria, a tal fine, una pluralità di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva. Ne discende che, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art. 665 cod. proc. pen., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)