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Sez. U, Sentenza n. 1556 del 08/03/1986 (Rv. 444930 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI ALLOGGIO - ORDINE DI RILASCIO DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - OPPOSIZIONE DELL'OCCUPANTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444930-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI ALLOGGIO - ORDINE DI RILASCIO DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - OPPOSIZIONE DELL'OCCUPANTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo all'ordine di rilascio di alloggio, che il Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari emetta, a norma dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, con efficacia di titolo esecutivo, per revoca dell'assegnazione, l'opposizione proposta dall'intimato, per far valere il proprio diritto a conservare il godimento dello immobile (nella specie, contestando le inadempienze poste a fondamento di detta revoca), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'art. 11 tredicesimo comma del predetto decreto, il quale devolve al pretore l'opposizione avverso l'ordine di rilascio per decadenza dell'assegnazione, configura espressione di un principio generale, applicabile anche all'analogo caso della revoca dell'assegnazione medesima, in coerenza con la natura di diritti soggettivi delle posizioni cui si ricollega quell'opposizione. (V 5685/80, mass n 409532; (V 4747/79, mass n 401326).*

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)