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Sez. 3, Sentenza n. 11077 del 26/07/2002 (Rv. 556291 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Nelle forme indicate dall'art. 8 secondo comma legge n. 890 del 1982 - Presunzione di coincidenza del luogo della notificazione con la residenza, la di mora od il domicilio - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità con ogni mezzo di prova - Querela di falso - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556291-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)