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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 226 del 1992

Decisione
decisa il 1992-05-07, depositata il 1992-05-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:226
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18263

  • Tributi in genere
  • Fallimento fiscale
  • Possibilità di dichiararlo a fronte del mancato pagamento di una cartella esattoriale di importo superiore a l. 500.000
  • Ininfluenza del fatto che il debito tributario risulti da iscrizione provvisoria
  • Impossibilità per il debitore d'imposta di opporsi alla dichiarazione di fallimento dimostrando l'inesistenza del debito
  • Prospettata violazione del diritto di difesa con incidenza sul principio di uguaglianza per la irragionevole equiparazione tra debiti d'imposta definitivamente accertati e debiti iscritti in via provvisoria
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 89/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio fallimentare proposto ad istanza della Intendenza di Finanza di Alessandria ed altra nei confronti della S.r.l. Ecosystem in liquidazione, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio fallimentare proposto a istanza della Intendenza di Finanza di Alessandria ed altra nei confronti della s.r.l. Ecosystem in liquidazione, con ordinanza del 23 ottobre 1991 (R.O. n. 25 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non consente al debitore moroso di un tributo iscritto a ruolo in via provvisoria di opporsi al fallimento, dimostrando la inesistenza del debito di imposta; che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione per la irrazionale equiparazione tra debitore di imposta accertato in via definitiva e debitore di imposta accertato in via provvisoria e per l'impossibilità di quest'ultimo di ottenere anche in sede fallimentare la verifica della legittimità della pretesa dall'amministrazione finanziaria; che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la norma impugnata è stata espunta dall'ordinamento perché dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n. 89 del 1992); che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze