Sez. T, Sentenza n. 24326 del 31/07/2026 (Rv. 679531-02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARES e TARI | Riduzione tariffaria - Imposizione di limite - Illegittimità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARES e TARI
In tema di TARES e di TARI, la riduzione tariffaria prevista dall'art. 14, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 e dall'art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013, deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver avviato ratione temporis a recupero o a riciclo, cosicché la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita, sicché il regolamento comunale che lo introduca è, in parte qua, illegittimo e va disapplicato, anche d'ufficio.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 14 com. 18, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST., DPR 27/04/1999 num. 158 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)