Sez. 5 - , Sentenza n. 7291 del 22/03/2017 (Rv. 643471 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dati risultanti dall'angrafe tributaria - Obbligatorietà dell'avviso di accertamento - Dati risultanti dalla dichiarazione del contribuente - Possibilità dell'iscrizione a ruolo diretta - Accertamento parziale in luogo della liquidazione automatizzata - Censura da parte del ricorrente - Interesse - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi, l'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Amministrazione finanziaria di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, senza previa emissione dell'avviso di accertamento, quando la maggiore imposta risulti dovuta sulla base dei meri dati numerici esposti nella dichiarazione del contribuente, mentre è obbligatoria l'emissione dell'avviso di accertamento parziale, ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora il maggiore reddito si evinca dai dati dell'anagrafe tributaria; tuttavia, il contribuente non ha interesse a dolersi del ricorso, in luogo della liquidazione automatizzata, a tale ultima procedura, che costituisce una maggiore garanzia.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)