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Sez. 6, Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc. (dep. 11/04/2014) Rv. 259337 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sequestro preventivo - Riesame - Ambito del controllo del giudice del riesame - Riferimento al difetto dell'elemento soggettivo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259337-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007). (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto la sussistenza del "fumus" del reato di riciclaggio, limitandosi a richiamare il rapporto di affinità tra la ricorrente e l'autore del reato presupposto, nonché la formale titolarità da parte della stessa della carica gestoria delle società nelle quali era stato reinvestito il profitto dell'attività illecita, e ad osservare che non risultava con evidenza che la medesima "non fosse consapevole della provenienza illecita di quei proventi").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)