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Sez. 1 - , Sentenza n. 20278 del 16/06/2020 Cc. (dep. 08/07/2020) Rv. 279370 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento di liberazione anticipata - Proposizione al magistrato di sorveglianza di una successiva istanza di integrazione della riduzione della pena a titolo di liberazione anticipata speciale - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279370-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, è inammissibile l'istanza, presentata al magistrato di sorveglianza, volta ad ottenere, in applicazione della disciplina speciale introdotta per i periodi di detenzione compresi tra l'1 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, l'integrazione del provvedimento già adottato con la riduzione della pena di ulteriori trenta giorni rispetto agli ordinari quarantacinque già concessi, in relazione ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 2010, trattandosi di questione deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)