Sez. 4, Sentenza n. 9611 del 12/03/1982 Ud. (dep. 20/10/1982) Rv. 155685 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - LESIONI COLPOSE GRAVI CON ESITI PERMANENTI COMMESSE CON VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE SUL LAVORO - ESCLUSIONE DELLA AMNISTIA CONCESSA CON D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - LESIONI COLPOSE GRAVI CON ESITI PERMANENTI COMMESSE CON VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE SUL LAVORO - ESCLUSIONE DELLA AMNISTIA CONCESSA CON D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.*
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett. A) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, relativa alla esclusione dal beneficio dell'amnistia, del delitto di lesioni personali colpose gravi con postumi permanenti verificatesi per effetto di violazione di norme concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infatti tale scelta è stata effettuata dal legislatore non in base a criteri arbitrari, ma per la particolare Rilevanza sociale di siffatto reato che giustifica la diversità di trattamento dei responsabili rispetto ai colpevoli di delitti di lesioni colpose derivanti da violazioni di normative aventi diverso impatto con la realtà socio-economica. (Conf mass n 144653; (Conf mass n 150297).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)