Sez. L, Sentenza n. 2153 del 16/03/1990 (Rv. 465965 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - AUTOMATISMO - ESCLUSIONE - RICORSO A FATTI NOTORI ED ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CREDITI PREVIDENZIALI - PRESUNTIVE DETERMINAZIONI DEL PREGIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE DEI PICCOLI CONSUMATORI E DEI CREDITORI OCCASIONALI - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI - CONSEGUENZE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - AUTOMATISMO - ESCLUSIONE - RICORSO A FATTI NOTORI ED ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CREDITI PREVIDENZIALI - PRESUNTIVE DETERMINAZIONI DEL PREGIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE DEI PICCOLI CONSUMATORI E DEI CREDITORI OCCASIONALI - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI - CONSEGUENZE.*
Nelle obbligazioni pecuniarie, per le quali il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento, né costituisce di per sè ragione di danno risarcibile, ma può giustificare il riconoscimento in favore del creditore del maggior danno non coperto dagli interessi, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., purché il creditore medesimo deduca e dimostri il relativo pregiudizio, il ricorso a fatti notori ed elementi presuntivi, al fine dell'individuazione e quantificazione di detto maggior danno, deve ritenersi consentito solo in correlazione con le qualità e condizioni della categoria di appartenenza del creditore, alla stregua degli elementi da esso forniti. Ciò comporta, con riguardo a crediti previdenziali o similari, che, nel caso di prestazioni di importo non notevole (come i ratei di pensione), il beneficiario delle quali vada incluso nella cosiddetta categoria dei piccoli consumatori (spendenti, cioè, il denaro per esigenze di vita individuale e familiare), il suddetto pregiudizio può essere presuntivamente determinato alla stregua del sopravvenuto aumento dei prezzi dei beni di consumo, secondo gli indici ufficiali compilati in proposito; nel caso invece di prestazioni di rilevante importo, (come, in alcuni casi, le indennità di fine rapporto), rispetto alle quali il destinatario sia qualificabile come creditore occasionale (in grado cioè di sottrarre al consumo la somma dovutagli), può farsi riferimento in via presuntiva alla remuneratività della più comune Forma di risparmio, quella del deposito bancario, ove non vengano allegati e provati più vantaggiosi impieghi. (Conf 3004/86, mass n 446011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)