Sez. 2, Sentenza n. 23548 del 20/07/2026 (Rv. 678989-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - REGOLAMENTO - IN GENERE | Condominio - Assemblea - Maggioranze ex art. 1136, comma 2, c.c. - Computo dei partecipanti - Comunione dell'unità immobiliare - Comunione ereditaria comprendente altro immobile condominiale - Diversità dei titoli di provenienza - Autonomia e distinzione delle comunioni - Conseguenze ai fini assembleari. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - In genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - REGOLAMENTO - IN GENERE
Ai fini della verifica della maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c., va considerata fra i partecipanti al condominio, con riguardo all'elemento personale supposto da tale norma, la comunione dell'unità immobiliare originata da un atto di disposizione del singolo bene intercorso fra tutti i contitolari di una più ampia comunione ereditaria, nella quale resta compreso altro immobile rientrante nell'edificio condominiale, trattandosi di comunioni che provengono da titoli diversi e perciò restano patrimonialmente autonome e distinte anche ai fini della composizione e del funzionamento dell'assemblea.
Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)