Sez. 1, Sentenza n. 18833 del 09/07/2008 (Rv. 604999 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamenti effettuati dal farmacista debitore ad un fornitore di medicinali - Soggezione all'azione revocatoria - Qualità di monopolista legale del creditore - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dal grossista farmaceutico a titolo di corrispettivo per le forniture di medicinali effettuate in favore di un farmacista poi fallito, non può essere invocata, quale causa di esenzione, la qualificazione dell'"accipiens" quale monopolista legale (ai sensi dell'art. 2597 cod. civ. tenuto a contrattare con chiunque richieda le prestazioni), non essendo idoneo in proposito il richiamo al r.d. n. 1706 del 1938, che all'art. 38 pone l'obbligo in capo al farmacista (e non al fornitore) di procurare le specialità medicinali nazionali "nel più breve tempo possibile" e all'art. 46 precisa le caratteristiche soggettive degli interessati a tali forniture, trattandosi di norme che non configurano affatto una posizione di monopolio legale, ma solo accentuano gli ordinari parametri di diligenza nell'adempimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2597, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 538 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 538 art. 11, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 538 art. 12, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1706 art. 38, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1706 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)