Sez. 4, Sentenza n. 17842 del 07/03/2014 Cc. (dep. 28/04/2014) Rv. 259695 - 01
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Decreto di ammissione al beneficio - Revoca d'ufficio - Competenza funzionale - Giudice procedente - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA
Il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è riservato al giudice che procede ma deve riconoscersi, ove diverso, anche al giudice tenuto a provvedere alla liquidazione degli onorari, il quale può, pure d'ufficio, con decreto motivato, revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. 30 maggio 2002. (Nella fattispecie il decreto di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio era adottato dal giudice designato per la decisione sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)