Sez. 2, Sentenza n. 1133 del 20/04/1971 (Rv. 351230 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - VALORE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL TRIBUTO DIRETTO VERSO LO STATO - MODIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - APPLICABILITA DEL PREDETTO CRITERIO - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - VALORE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL TRIBUTO DIRETTO VERSO LO STATO - MODIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - APPLICABILITA DEL PREDETTO CRITERIO - CONDIZIONI.*
L'art 15 cod proc civ, secondo cui il valore delle cause relative a beni immobili deve essere determinato in base al tributo diretto verso lo stato, fissa un criterio astratto ed approssimativo rispetto al valore reale dell'oggetto in contestazione, inteso ad evitare contrasti e discussioni al riguardo. Pertanto tale criterio di calcolo deve essere seguito anche ove l'immobile abbia subito una modificazione che, peraltro, non sia tale qualitativamente e strutturalmente, da importare una trasformazione dell'immobile stesso, come avviene nel caso di trasformazione in un fondo urbano di un fondo iscritto in catasto come rustico. In tale ipotesi la controversia deve essere considerata di valore indeterminabile. (nella specie, la SC ha ritenuto che l'immutazione del fondo da bosco ceduo in stradella, non era tale da impedire la Determinazione del valore della controversia in base alle risultanze catastali). (V 587'67, mass n 326570' 1599'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)