Sez. 2, Sentenza n. 46 del 07/01/1978 (Rv. 389336 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - EQUIPOLLENTI DELLA TRASCRIZIONE - INAMMISSIBILITA - MANCANZA DELLA TRASCRIZIONE - RINUNZIA A FARLA VALERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - EQUIPOLLENTI DELLA TRASCRIZIONE - INAMMISSIBILITA - MANCANZA DELLA TRASCRIZIONE - RINUNZIA A FARLA VALERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Se e vero che la trascrizione quale Forma di pubblicita di determinati Atti al fine di rendere opponibili al terzo i diritti da essi nascenti, non ammette equipollenti, nel senso che non ammette forme di pubblicita o di conoscenza diverse, di cui il terzo debba subire le conseguenze indipendentemente dalla sua volonta, cio, pero, non esclude che, vertendosi in materia di diritti sostanziali di cui la parte privata e titolare, il terzo interessato possa efficacemente, con propria dichiarazione esplicita e non equivoca, rinunziare a far valere la Mancanza di trascrizione. (nella specie, si e ritenuto che una tale rinunzia era ravvisabile nell'atto con cui il terzo, acquirente, a titolo particolare, di un immobile interessato da servitu reciproca di passaggio il cui titolo non era stato trascritto aveva, coevamente ma separatamente dall'atto di acquisto, dichiarato di essere a conoscenza dell'atto costitutivo della servitu e manifestato la volonta di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi scaturenti dalla relativa scrittura. (V 161/73, mass n 361936; (V 696/68, mass n 331902).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1050, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)