Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 29/01/2016 (Rv. 638322 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Portata - Limitata alla condotta del condannato - Accertamento in sede penale della liceità della condotta della vittima - Estensione dell'efficacia del giudicato penale - Esclusione - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO
Nei rapporti tra giudizio penale e civile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 c.p.p., solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., con riguardo ad un giudizio con domande risarcitorie reciproche, ha escluso l'estensione del giudicato penale all'accertamento, in quella sede, della liceità, per legittima difesa, della condotta tenuta dalla vittima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)