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Sez. 1, Sentenza n. 4349 del 16/05/1997 (Rv. 504416 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AGRARIA | Riferimento allo scopo del prestito - Necessità - Conseguenze - Integrale recezione del negozio sottostante - Esclusione - Avallanti - Sottoposizione agli stessi obblighi derivanti all'obbligato principale del rapporto causale sottostante - Esclusione - Pattuizioni di interessi di mora - Richiedibilità all'avallante - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504416-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AGRARIA

A norma dell'art. 9 R.D.L. n. 1509 del 1927, la cambiale agraria è equiparata a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, con la sola differenza derivante dal fatto che nella cambiale agraria deve essere indicato lo scopo del prestito, donde la natura causale e non astratta della suddetta cambiale; tale natura, tuttavia, essendo ristretta alla costituzione del privilegio, non incide sulla legge di circolazione né sulle altre caratteristiche del titolo, tant'è che il creditore che agisce in base alla cambiale agraria non è tenuto a dare la prova del rapporto sottostante, né il riferimento allo scopo del prestito costituisce integrale ricezione del negozio sottostante e quindi non sostituisce la clausola scritta richiesta dall'art. 1284 cod. civ. per le indicazioni di interessi in misura superiore a quella legale. Ne consegue che anche nella cambiale agraria, come in quella ordinaria, il debito dell'avallante accede a quello cambiario garantito, non a quello causale sottostante, ed è perciò da escludere che l'avallante nella cambiale agraria sia tenuto agli stessi obblighi cui è soggetto il debitore principale in base al contratto garantito dal titolo e agli interessi di mora così come pattuiti nel contratto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 35, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37, Regio Decr. Legge 29/07/1927 num. 1509 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)