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Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 26/07/1962 (Rv. 253320 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - OMESSO DEPOSITO NEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1962-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253320-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - OMESSO DEPOSITO NEL TERMINE.*

L'appellante che nel corso dell'istruzione o all'atto della rimessione della causa al collegio abbia ritirato il proprio fascicolo, deve, a pena di improcedibilita dell'appello, restituirlo nel termine stabilito dal combinato disposto degli artt 169 cod proc civ e 111 disp att e cioe quattro giorni (non liberi) prima dell'udienza di discussione, o due giorni prima qualora, nel concorso di gravi ragioni, ne sia stata autorizzata la restituzione tardiva. (Conf 450/62, 1828/61, 2336/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)