Sez. 6, Sentenza n. 30417 del 16/06/2010 Cc. (dep. 30/07/2010) Rv. 248023 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Modifiche legislative - Applicabilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In caso di successione di leggi concernenti i termini di durata della custodia cautelare, data la loro natura processuale, si applica, in forza del principio "tempus regit actum", quella in vigore al momento in cui la custodia è tuttora legittimamente in corso. (Fattispecie relativa a custodia cautelare disposta per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la cui durata, fissata originariamente in sei mesi, era stata, prima della scadenza del termine, raddoppiata dalla legge 15 luglio 2009 n. 94; la Corte ha ritenuto legittima la protrazione della custodia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)