Sez. 2, Sentenza n. 12379 del 19/11/1992 (Rv. 479617 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - In genere | Accertamento della invalidità di una delibera assembleare - Azione promossa dal condomino - Tempestiva convocazione di tutti i condomini - Onere probatorio a carico del condominio convenuto - Vizi inerenti alla formazione della volontà dell'assemblea - Onere probatorio a carico del condomino istante.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - In genere
Qualora il condomino agisca per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto l'onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell'assemblea medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Costituzione art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)