Sez. 1 - , Ordinanza n. 22210 del 12/09/2018 (Rv. 650404 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società od enti cooperativi di produzione e di lavoro - Crediti - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)