Sez. 2 - , Ordinanza n. 15762 del 06/06/2023 (Rv. 667969 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Azione ex art 2932 c.c. - Natura personale - Sussistenza - Legittimazione passiva del terzo acquirente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, avente natura personale siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto e, in particolare, a conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto un simile obbligo. Ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare, senza una cessione di quest'ultimo, bensì a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso e il terzo è privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)