Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 05/09/1986 (Rv. 447944 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
La prescrizione della domanda di restituzione conseguente alla sentenza di Cassazione, di cui all'art. 389 cod. proc. civ., decorre dalla data di tale sentenza, trattandosi di Azione conseguente direttamente alla sopravvenuta inefficacia della decisione cassata e, quindi, esperibile dal momento della caducazione del titolo esecutivo precedentemente azionato dalla controparte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)