Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 635 del 1988
Massime (2)
Massima n. 13222
- Regione piemonte
- Edilizia e urbanistica
- Interventi soggetti a concessione ed al pagamento dei relativi contributi
- Indicazione espressa
- Mancanza
- Restituzione degli atti del giudice 'a quo'.
- Legge regione piemonte 5 ottobre 1977 n. 56.
- Cost., artt. 25, comma secondo, 117; legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 1, 3, 15.
Leggi la massima
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - IUS SUPERVENIENS. Vanno restituiti ai giudici 'a quibus' gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 56, comma primo, 64 e 65 della legge reg. Piemonte 5 ottobre 1977 n. 56, impugnati nella parte in cui non specificano che dagli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione sono esclusi quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10 del 1977 sono subordinati a concessione; ovvero nella parte in cui, per detti interventi, non prevedono il pagamento dei contributi per il rilascio della concessione, né - in caso di esecuzione abusiva - l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla suddetta legge statale. Occorre infatti che gli stessi giudici riesaminino la rilevanza delle questioni alla stregua dell'art. 31 della sopravvenuta legge n. 47 del 1985 (sul "condono edilizio"), il quale consente la sanatoria amministrativa delle opere abusive ultimate - come nei casi su cui vertono i processi di provenienza - entro la data del 1^ ottobre 1983. (Questioni sollevate in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 117 Cost., ed in relazione ai principi fondamentali in materia urbanistica stabiliti dalla legge n. 10 del 1977).
Norme impugnate
- legge regionale Piemonte 5 ottobre 1977, n. 56
Parametri
- art. 25, comma 2, Cost.
- art. 117 Cost.
- art. 3 legge 28 gennaio 1977, n. 10
- art. 15 legge 28 gennaio 1977, n. 10
- art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10
Massima n. 13223
- Regione piemonte
- Edilizia e urbanistica
- Interventi di manutenzione straordinaria
- Rilascio dell'autorizzazione
- Esclusione nel caso in cui l'intervento comporti il rilascio dell'immobile da parte del conduttore
- Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
- Legge regione piemonte 5 ottobre 1977 n. 56, art. 56, comma secondo; legge regione piemonte 20 maggio 1980 n. 50, art. 37, comma quinto.
- Cost., artt. 3, 42, 117; legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 48, comma primo.
Leggi la massima
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - IUS SUPERVENIENS. Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma secondo, legge reg. Piemonte 5 ottobre 1977 n. 56 (come modificato dall'art. 37, comma quinto, L. reg. 20 maggio 1980 n. 50), impugnato nella parte in cui prevede il rilascio dell'autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria solo se essi non comportino rilascio dell'immobile da parte del conduttore. Occorre infatti che lo stesso giudice riesamini la rilevanza della questione alla stregua degli artt. 26 e 48 della sopravvenuta legge n. 47 del 1985 (sul "condono edilizio"), i quali sottraggono all'obbligo di concessione od autorizzazione le opere edilizie interne realizzate prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 47. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 48, comma primo, della legge n. 10 del 1977).
Norme impugnate
- art. 56, comma 2, legge regionale Piemonte 5 ottobre 1977, n. 56
- art. 37, comma 5, legge regionale Piemonte 20 maggio 1980, n. 50
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 56, 64 e 65 della legge regionale del Piemonte, 5 dicembre 1977, n. 56, intitolata "Tutela ed uso del suolo", e del medesimo art. 56, come modificato dall'art. 37 della legge regionale del Piemonte, 20 maggio 1980, n. 50, intitolata "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, su tutela ed uso del suolo" promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1980 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Pellegrino Michele e Tagliente Elio, imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977 n. 10, iscritta al n. 572 del Registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 1980;
2) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dal Pretore di Arona nel procedimento penale a carico di Gabanella Giuseppe e Vaimacco Maria Lucia, imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977 n. 10, iscritta al n. 437 del Registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 1981;
3) ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. I, su ricorso promosso da Dalò Luigi e Gangui Maria per l'annullamento del provvedimento del sindaco di Torino di diniego di autorizzazione alla esecuzione di opere di straordinaria manutenzione di uno stabile di loro proprietà, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1985 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis del 1985.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza in data 10 aprile 1980 (reg. ord. n. 572 del 1980), il Pretore di Torino ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 nei confronti degli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost., in riferimento ai princìpi fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 3 e 15 commi 3, 4, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10;
che, con ordinanza in data 25 novembre 1980 (reg. ord. n. 437 del 1981), il Pretore di Arona ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 56, 64 e 65 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 nei confronti degli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost., in riferimento ai princìpi fondamentali stabiliti dalla legge statale 28 gennaio 1977 n. 10;
che, con ordinanza in data 3 luglio 1984 (reg. ord. n. 63 del 1985), il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. I, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, come modificato dall'art. 37, quinto comma, della legge regionale 20 maggio 1980 n. 50 nei confronti degli artt. 3, 42 e 117 Cost., anche in riferimento all'art. 48, primo comma, legge statale 5 agosto 1978, n. 457;
che, con memoria dell'11 gennaio 1981, la Regione Piemonte si è costituita nel giudizio sollevato dal Pretore di Arona con ordinanza iscritta al n. 437 del 1980, concludendo per l'irrilevanza e in subordine per l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che i giudizi presentano questioni identiche o analoghe, e vanno pertanto riuniti e decisi congiuntamente;
che successivamnete all'emanazione delle predette ordinanze è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", che all'art. 31, primo comma, prevede la facoltà di "conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria" per i proprietari di costruzioni ed altre opere ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite senza licenza o concessione od autorizzazione, in difformità dalle stesse, o in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;
che le contestazioni di reato sulla base delle quali sono insorti i giudizi di cui alle ordinanze iscritte ai nn. 572 del 1980 e 437 del 1981 risalgono ambedue ad epoca anteriore al 1° ottobre 1983;
che pertanto, alla stregua dell'art. 31 legge n. 47 del 1983, s'impone il riesame della rilevanza da parte dei giudici a quibus, cui vanno conseguentemente restituiti gli atti;
che l'art. 26, primo comma, della sopravvenuta legge n. 47 del 1985 sottrae all'obbligo di concessione od autorizzazione le opere interne alle costruzioni non contrastanti con i requisiti ivi puntualmente indicati;
che l'art. 48 della legge n. 47 del 1985 estende l'applicabilità del predetto art. 26 alle opere interne alla costruzione "realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in caso di realizzazione alla medesima data";
che il giudizio amministrativo nel corso del quale è stata promossa questione di cui all'ordinanza iscritta al n. 63 del 1985 risulta instaurato su ricorso avverso un provvedimento di diniego di autorizzazione all'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione emesso in data anteriore alla predetta legge;
che pertanto, alla stregua degli artt. 26 e 48 della legge n. 47 del 1985, s'impone il riesame della rilevanza da parte del giudice a quo, cui vanno conseguentemente restituiti gli atti.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze di cui in epigrafe (iscritte ai nn. 572 del reg. ord. 1980, 437 del reg. ord. 1981 e 63 del reg. ord. 1985), rispettivamente, al Pretore di Torino, al Pretore di Arona ed al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. I.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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