Sez. 2, Sentenza n. 1377 del 20/04/1976 (Rv. 380084 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO SOLO POTENZIALE - INAPPLICABILITA - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCANZA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA - OBBLIGO DEL COSTRUTTORE - LIMITI - UTILIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI DAGLI ACQUIRENTI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO SOLO POTENZIALE - INAPPLICABILITA - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCANZA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA - OBBLIGO DEL COSTRUTTORE - LIMITI - UTILIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI DAGLI ACQUIRENTI.*
Non e consentita la liquidazione equitativa di un danno meramente potenziale, la cui esistenza non risulti, quindi, sicuramente dimostrata. Tale criterio di liquidazione non e, pertanto, utilizzabile nel caso in cui gli acquirenti di alcuni appartamenti chiedano la condanna del costruttore al risarcimento dei danni derivati dal mancato rilascio del certificato di abitabilita, quando sia stato accertato che tale circostanza non ha impedito agli attori di utilizzare i detti appartamenti come loro abitazione senza concretamente subire quei pregiudizi economici che potevano astrattamente derivare dalla Mancanza del suddetto certificato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)