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Sez. 5, Sentenza n. 16001 del 25/10/1977 Ud. (dep. 23/12/1977) Rv. 137503 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - OBBLIGO DEI CONDUCENTI DI DARE IN OGNI CASO LA PRECEDENZA AI PEDONI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137503-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - OBBLIGO DEI CONDUCENTI DI DARE IN OGNI CASO LA PRECEDENZA AI PEDONI - SUSSISTENZA.*

Ai sensi dell'art 134, quinto comma, cod strad, quando il traffico non e regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. Di conseguenza, in prossimita degli attraversamenti pedonali, l'automobilista deve osservare la massima prudenza e mantenere una velocita particolarmente moderata, tale da consentire l'Esercizio del diritto di precedenza spettante, in ogni caso, al pedone che abbia iniziato l'attraversamento della strada sulle apposite strisce. (nell'enunciare tale principio, la Corte di Cassazione ha respinto il motivo di ricorso con il quale l'imputato sosteneva che gli attraversamenti pedonali sarebbero accessibili ai pedoni soltanto quando non siano in vista autoveicoli in transito).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 134 com. 5, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)