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Sez. 6, Sentenza n. 4967 del 01/12/2015 Ud. (dep. 08/02/2016) Rv. 266170 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Aggravanti specifiche - Art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 - Richiamo all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen. - Rinvio formale - Ipotesi di essersi avvalso del minore o di aver con questi partecipato alla commissione di un delitto - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266170-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma primo, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto ed in base all'interpretazione letterale della norma, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia "determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto", ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte di "essersi comunque avvalso degli stessi" o di aver con questi "partecipato nella commissione di un delitto". (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'aggravante nella condotta di un soggetto che si era avvalso di un minore per la custodia dello stupefacente da cedere al dettaglio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)