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Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 12/02/1981 Ud. (dep. 15/04/1981) Rv. 148419 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148419-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NOZIONE - FATTISPECIE.*

La circostanza attenuante comune dei motivi di particolare valore morale o sociale richiede che l'Azione criminosa sia, nell'intenzione dell'agente, diretta ad eliminare una situazione, effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale ed inoltre che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo e del luogo del reato commesso. (nella specie la Cassazione ha ritenuto esatto il ragionamento dei giudici di merito che avevano escluso che potesse corrispondere ad una norma morale o a un interesse sociale, la soppressione di un giovane uomo, padre di quattro figli, anche se poco amante del lavoro e della famiglia). (Conf mass n 145390; (Conf mass n 144045; (Conf mass n 141827 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)