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Sez. L, Ordinanza n. 24148 del 28/08/2025 (Rv. 676171-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità di trasferta - Fattispecie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986 - Rispettivo ambito di applicazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2025-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676171-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di indennità di trasferta, l'esenzione o riduzione contributiva è diversamente modulata a seconda che si applichi il comma 5 o il comma 6 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1987, dal momento che, in virtù della prima disposizione (dedicata ai cd. trasfertisti occasionali), le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Lire 90.000 (pari ad € 46,48) al giorno, al netto delle spese di viaggio e trasporto, mentre, alla stregua della seconda previsione (dedicata ai cd. trasfertisti abituali), l'indennità fissa e corrisposta in modo continuativo - spettante anche in caso il lavoratore non si sia effettivamente recato in trasferta - concorre a formare il reddito in misura pari al cinquanta per cento del suo ammontare.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quinquies CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)